La vicenda
Gli idonei della graduatoria del concorso regionale per dirigenti per l’Area legislativa e amministrativa impugnano gli atti della procedura concorsuale per la selezione di 4 dirigenti a tempo determinato (trattasi, più precisamente, degli incarichi di direzione dell’Ufficio Affari e Studi Giuridici e Legislativi e dell’Ufficio Assemblea ed Assistenza agli Organi, incardinati presso il Consiglio regionale; dell’incarico di direttore della struttura di supporto al Comitato Regionale per le Comunicazioni), sul presupposto che gli incarichi affidati a tempo determinato con le procedure selettive impugnate siano riconducibili alla stessa area concorsuale (legislativa-amministrativa). Lamentano, pertanto, i ricorrenti che il ricorso alle procedure selettive in luogo dello scorrimento avrebbe dovuto essere sostenuto da adeguata motivazione.
La pronuncia del TAR
Il TAR Puglia, con la sentenza n. 4 del 2016, respinge il ricorso, ritenendo erroneo il presupposto a base del ricorso, e cioè l’omogeneità tra le posizioni dirigenziali in questione. Secondo i giudici, è evidente, nel caso di specie, la diversità delle specifiche competenze richieste in capo ai candidati per la partecipazione agli avvisi in contestazione rispetto ai requisiti previsti a suo tempo per la procedura cui parteciparono i ricorrenti. Nessuna illegittimità inficia pertanto gli atti della procedura in contestazione, poiché l’obbligo di attingere dalla graduatoria ancora valida ed efficace può sussistere solo laddove si tratti di ricoprire posti della stessa categoria professionale oggetto della selezione cui si è partecipato, presupponendo l’omogeneità delle competenze e della qualificazione professionale.
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