Nuove unioni, fuoco di fila

Nota di lettura dell’Anci sull’articolo 16 della manovra di Ferragosto

7 Ottobre 2011
Modifica zoom
100%
E’ molto discutibile la scelta di prevedere una regolamentazione particolare per le unioni che saranno costituite tra i comuni aventi popolazione inferiore a 1.000 abitanti, così come si determina un «vuoto normativo» a seguito del superamento dello strumento bilancio preventivo in questi enti. Sono queste le principali critiche che, sul terreno strettamente tecnico, sono contenute nella nota di lettura Anci delle previsioni dettate dall’articolo 16 del dl n. 138/2011, la c.d. manovra di ferragosto, in materia di gestione associata. Questa nota è accompagnata da una tabella in cui sono riassunti i termini entro cui il governo deve adottare le misure amministrative previste dal legislatore, le regioni devono effettuare le proprie scelte e i comuni dare corso ai vincoli dettati dal legislatore. Ovviamente a queste critiche si devono aggiungere le durissime proteste che l’associazione dei comuni ha mosso alla scelta di imporre come vincolante la gestione associata di tutte le funzioni e i servizi tra i piccoli comuni, nonché i dubbi di legittimità costituzionale che solleva tale scelta. Le nuove regole prevedono che le unioni costituite tra i comuni aventi popolazione inferiore a 1.000 abitanti abbiano delle significative differenziazioni rispetto a quelle ordinarie, che ricordiamo essere dalla stessa disposizione indicate come lo strumento, insieme alle convenzioni, attraverso cui i comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti devono dare corso alla gestione associata delle funzioni fondamentali. Per la nota viene giudicata come «farraginosa e discutibile la differenziazione tra tali unioni (prive di giunta ? vedi comma 9) e quelle costituite solo da comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti». Da evidenziare che la considerazione che è un errore il ritenere che queste unioni non debbano avere le giunte, che invece scompaiono nei comuni fino a 1.000 abitanti. Le principali differenze sono quelle che vanno nella direzione del potenziamento del ruolo della unione rispetto a quello dei comuni, scelta che si manifesta soprattutto assegnando alla prima e non ai singoli municipi il potere di approvazione dello statuto. Una ulteriore considerazione fortemente critica viene mossa alla scelta di privare sostanzialmente i municipi fino a 1.000 abitanti del loro bilancio preventivo: questi centri potranno solamente concorrere alla redazione del documento contabile della unione, approvando preventivamente un documento di indirizzo che deve tenere conto delle indicazioni suggerite ancor prima dalla unione. Le modalità operative saranno dettate con uno specifico decreto del Ministero dell’Interno. Nel giudizio dell’Anci, «si palesa anche un evidente vuoto normativo per la mancanza di coordinamento del regime di finanza locale dell’Unione tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, indeterminata, rispetto alla vigente disciplina dei trasferimenti erariali e del federalismo fiscale municipale». Il documento non fornisce chiarimenti su alcuni aspetti poco chiari contenuti nella disposizione e che meritano uno specifico approfondimento, in quanto costituiscono un fattore di essenziale rilievo per le scelte che i comuni dovranno adottare. In primo luogo, non viene detto se nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che aderiscono alla unione e decidono di assegnare ad essa la gestione di tutte le proprie funzioni e servizi, le giunte rimarranno in carica oppure saranno travolte, come avviene nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti dal momento in cui nasce la unione. Non viene inoltre chiarito se in questi piccolissimi comuni, se si decide di dare corso alla unica convenzione in luogo della costituzione della unione, le giunte rimangano in vita. Ed inoltre, si deve ancora chiarire se la soglia demografica minima di 5 mila abitanti prevista per le unioni costituite tra i comuni aventi popolazione inferiore a 1.000 abitanti si debba o meno applicare anche nel caso in cui questi enti stipulino una convenzione. La prima scadenza prevista dal dl n. 138/2011 è fissata, ci dice il crono programma degli adempimenti redatto dall’Anci, per il 17 novembre, cioè due mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione, e riguarda la possibilità offerta alle regioni di scegliere soglie minime di abitanti diverse rispetto a quelle previste dal provvedimento per le gestioni associate dei comuni fino a 1.000 abitanti e di quelli fino a 5 mila abitanti. Si deve inoltre ricordare che entro il 31 dicembre 2011 i comuni fino a 5 mila abitanti devono realizzare la gestione associata di almeno due funzioni fondamentali e che quelli fino a 1.000 abitanti possono avanzare la proposta di unione di cui fare parte entro il termine perentorio del 17 marzo 2012, cioè entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento