Numeri alla Corte dei conti prima del piano pre-dissesto

La sezione Autonomie chiede di poter vedere preventivamente sia consuntivo che rendiconto

Il Sole 24 Ore
28 Ottobre 2013
Modifica zoom
100%

La lettura della delibera n. 22/2013 della sezione delle Autonomie della Corte dei conti appena pubblicata, riguardante la procedura del predissesto, fornisce una risposta ai numerosi interrogativi posti dalle Sezioni regionali di Campania e Liguria in materia procedurale. Diversi i quesiti cui la delibera risponde.

Tra questi, quello sul potere di revoca della adesione alla particolare procedura di pre-dissesto, di cui agli articoli dal 243-bis al 243-quater del Tuel.

In proposito, la facoltà è stata ritenuta esercitabile esclusivamente nel termine dei sessanta giorni assegnati agli enti locali per formalizzare e trasmettere il piano di riequilibrio al ministero dell’Interno e alla Sezione regionale di controllo competente.

L’assunto più rilevante è quello che chiude il provvedimento, in quanto direttamente connesso alla manifestazione della volontà dell’ente di accedere alla procedura di risanamento.

Al riguardo, la Sezione delle Autonomie ha ribadito l’opportunità di procedere preventivamente all’approvazione:

  • del rendiconto dell’esercizio immediatamente precedente, dal quale assumere i dati di partenza, indispensabili per la definizione del business plan pluriennale;
  • del bilancio di previsione relativo all’esercizio corrente. Ciò in quanto, entrambi – ancorché «non costituiscono condizioni legali di ammissibilità del piano, né formano oggetto di valutazione preliminare al merito in sede di deliberazione sul piano» – rappresentano elementi istruttori, essenziali e imprescindibili, per i decisori istituzionali (ministero dell’Interno e sezioni regionali di controllo della Corte dei conti).

Una conclusione apprezzabile, anche perché – come sottolineato (si veda Il Sole 24 Ore del 29 aprile scorso) – fare altrimenti condurrebbe a condotte irragionevoli, dal momento che la preventiva approvazione del bilancio di previsione corrente costituisce, sia nella forma che nella sostanza, la prima delle annualità previste (di solito dieci) per conseguire il riequilibrio. Il non farlo determinerebbe legittimi “elementi di perplessità”, tali da indurre la formazione di convincimenti negativi in relazione alla ragionevolezza e alla congruenza dello strumento di risanamento. Insomma, vi è da parte della Sezione delle Autonomie una sorta di raccomandazione ad adempiere, altrimenti le speranze di approvazione definitive dei piani diverrebbero minimali.

Di conseguenza, la strada sarà in salita per i Comuni che hanno fatto ricorso al pre-dissesto senza la preventiva approvazione del bilancio di previsione.

Il loro destino sarà, infatti, segnato, dal momento che le sezioni regionali di controllo non potranno fare a meno di applicare le raccomandazioni fornite dalla sezione Autonomie, organo superiore.

Il tutto con buona pace per le Linee guida emanate nel 2012 (delibera n. 16) che avrebbero ben potuto affrontare, in via preventiva, l’argomento e dettare in quella circostanza le regole.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento