I casi specifici
La sussistenza di tali illeciti viene annotata, previa comunicazione inoltrata alle parti da parte dell’Autorità, in seguito alla specifica segnalazione delle S.A. in corso di esecuzione del contratto, con riferimento:
– alle risoluzioni anticipate;
– alle significative carenze che nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
– ai gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’o.e., come il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
– alla produzione, anche per negligenza, di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero all’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
L’inserimento della annotazione
L’inserimento dell’annotazione assume, dunque, valore di pubblicità/notizia del provvedimento assunto dalla Stazione appaltante in esito ad un apprezzamento, già operato da quest’ultima, dell’inadempimento in cui è incorso l’operatore economico colpito dalla risoluzione.
Il potere di accertare la sussistenza e la gravità dell’inadempimento imputabile all’impresa esecutrice spetta, infatti, esclusivamente alla Stazione appaltante, giacché, ai sensi della normativa vigente, a seguito di segnalazione da parte di una Stazione appaltante di un provvedimento di esclusione dalla gara, l’Autorità è obbligata a iscrivere la relativa annotazione nel Casellario.
Nell’ipotesi in cui pervenga documentata notizia dell’esistenza di contenzioso pendente in ordine ai presupposti che determinano l’obbligo di iscrizione, l’Autorità ne dà notizia nell’annotazione stessa.
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