Drastica riduzione dei tempi di notifica dei verbali che segnerà il destino dei tradizionali preavvisi di accertamento per divieto di sosta. Diversa ripartizione dei proventi dell’autovelox con nuove regole per l’uso dei misuratori. Limiti all’ingerenza dei privati negli accertamenti strumentali delle infrazioni e via libera a nuove telecamere per accertare gli accessi alle aree pedonali e altre importanti violazioni. Sono queste alcune delle importanti novità di diretto impatto sugli enti locali introdotte dalla legge di riforma del codice della strada (legge n. 120/2010 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010). Notificazione dei verbali e preavvisi di sosta. Viene ridotto da 150 a 90 giorni il periodo concesso agli organi accertatori per la notificazione postale delle multe stradali (in caso di mancata contestazione immediata della violazione). Qualora invece l’infrazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, diventa obbligatorio notificare il verbale anche al proprietario del veicolo o ai responsabili in solido entro cento giorni dall’accertamento. Queste nuove regole, che peraltro saranno valide solo per le violazioni commesse dopo l’entrata in vigore della riforma, metteranno in forte discussione l’utilizzo da parte dei comandi di polizia municipale dei cosiddetti preavvisi di accertamento che tradizionalmente vengono lasciati sul parabrezza dei veicoli in divieto di sosta. Tali preavvisi, non disciplinati dal codice della strada né dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, sono utilizzati per semplificare il procedimento sanzionatorio, agevolando il pagamento in misura ridotta (che generalmente può essere effettuato entro 10-20 giorni) e, conseguentemente, evitando l’attività e le spese relative alla notificazione. Con la drastica riduzione del periodo utile per notificare i verbali di contestazione diventa certamente più difficile includere nell’iter temporalmente ristretto anche i preavvisi. Infatti, questi atti di accertamento delle infrazioni stradali costringono l’organo accertatore ad attendere molti giorni prima di poter conoscere se il trasgressore ha effettuato il pagamento in misura ridotta. Un’attesa che, ora, con le nuove regole, mette a forte rischio il rispetto dei tempi più ridotti per la notificazione dei verbali. Proventi autovelox e nuove regole. Per le violazioni dei limiti di velocità accertate dalla polizia municipale mediante l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento oppure con l’utilizzo di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 121 del 20 giugno 2002, i relativi proventi dovranno essere ripartiti in misura uguale fra il comune e l’ente proprietario della strada o gli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell’art. 39 del decreto del presidente della repubblica n. 381 del 22 marzo 1974, restando escluse le strade in concessione. Questa importante novità, tuttavia, non entrerà in vigore subito, ma soltanto dal primo esercizio finanziario successivo all’approvazione di un decreto ministeriale, con il quale dovranno essere definite le modalità di trasmissione in via informatica di una relazione sui proventi delle infrazioni accertate con l’autovelox. Tale relazione, che dovrà essere inviata ogni anno entro il 31 maggio al ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al ministero dell’interno, dovrà indicare, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di spettanza del comune, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati sfruttando queste risorse, specificando gli oneri sostenuti per ciascun intervento. Le somme derivanti dall’attribuzione delle quote dei proventi ripartiti devono essere destinate alla manutenzione e messa in sicurezza della segnaletica, delle barriere e delle altre infrastrutture stradali e al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle infrazioni stradali con le connesse spese relative al personale di polizia municipale. Peraltro, queste spese del personale finanziate con la quota dei proventi ripartiti non potranno superare i limiti e i vincoli imposti dalla norme sul patto di stabilità interno e sul contenimento delle spese in materia di pubblico impiego. La percentuale dei proventi oggetto della ripartizione e spettanti al comune sarà ridotta del 30% annuo se l’ente li utilizzerà in modo non conforme o se non trasmetterà la prescritta relazione. Con lo stesso decreto che determinerà le regole relative ai proventi ripartiti, verranno definite anche le modalità di posizionamento e utilizzo di autovelox e telelaser, che fuori dei centri abitati non potranno essere installati, fin da subito, ad una distanza inferiore a un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità. Ingerenza dei privati. Gli enti locali potranno accertare strumentalmente le violazioni del Codice della strada soltanto con apparecchiature di loro proprietà o acquisite con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso. Tali apparecchiature, inoltre, dovranno essere utilizzate esclusivamente con l’impiego del personale di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del dpr 250 del 22 giugno 1999, recante le norme per l’autorizzazione all’installazione e all’esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato a norma dell’art. 7, comma 133-bis, della legge n. 127 del 15 maggio 1997. Nuove telecamere e strumenti tecnologici. L’uso delle telecamere viene esteso anche al controllo degli accessi non autorizzati ad aree pedonali e centri storici e della circolazione sulle strade riservate. Inoltre, mediante apparecchiature o dispositivi omologati potranno essere rilevate anche le violazioni relative alla velocità pericolosa, alla guida contromano, all’uso del casco protettivo, al trasporto sui mezzi a due ruote e alla circolazione con veicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo. Gli strumenti, però, fuori dal centro abitato, potranno essere installati solo su tratti di strada espressamente individuati dai prefetti. Verranno legalizzate alcune tecnologie applicate ai semafori. Infatti, con un apposito decreto ministeriale saranno definite le caratteristiche per l’omologazione e l’installazione degli impianti per regolare la velocità, degli impianti che si attivano al rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo e dei dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici. Via libera anche all’utilizzo dei tabelloni luminosi frequentemente installati ai margini delle strade per evidenziare la velocità degli utenti: con la riforma questi display vengono inclusi fra i segnali luminosi elencati dall’art. 41 del Codice stradale. Impianti pubblicitari. All’interno dei centri abitati, su qualunque tipo di strada e non più soltanto limitatamente alle strade urbane di quartiere e locali, i comuni potranno concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e nel rispetto dei divieti previsti dall’art. 23, comma 1, del Codice della strada; viene meno anche la condizione delle «ragioni di interesse generale o di ordine tecnico». Novità importanti per la rimozione dei cartelli pubblicitari abusivi. In presenza di mezzi pubblicitari non regolamentari o installati senza autorizzazione, decorso inutilmente il termine della diffida, gli organi di vigilanza stradale possono accedere sul fondo privato per effettuare la rimozione. Inoltre, se sono decorsi sessanta giorni dalla rimozione (per gli impianti su area pubblica) o dalla diffida (per gli impianti su area privata) senza che l’autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno abbiano richiesto la restituzione dei mezzi pubblicitari rimossi, l’ente proprietario può disporne liberamente.
Notifiche sprint, preavvisi in soffitta
In G.U. la legge n. 120/2010 di riforma del Codice della strada. Termini ridotti a 90 giorni
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