Il quesito
Nello specifico, nel caso in esame, due consiglieri sono usciti dal gruppo di maggioranza ed hanno costituito un nuovo gruppo; pertanto, il segretario ha chiesto quale sia il numero minimo di componenti da doversi considerare ai fini della costituzione di un nuovo gruppo, ritenendo che vi sia un contrasto tra le norme statutarie a cui deve farsi riferimento. Ha precisato, altresì, che le norme statutarie risultano le uniche norme dell’ente locale che disciplinano la materia in esame tenuto conto che il comune è sprovvisto di regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
Le osservazioni del Dipartimento
La materia concernente la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari, osserva il Dipartimento, è demandata allo statuto ed al regolamento di ciascun Ente locale e, pertanto, le problematiche ad essa connesse dovrebbero trovare adeguata soluzione nell’ambito delle suddette fonti normative. In merito, il Dipartimento precisa che “non sembra sussistere alcun contrasto tra il comma 2 e il comma 4 dell’art. 18 dello statuto comunale in quanto le predette disposizioni normative disciplinano due diverse fattispecie. Ed invero, l’art.18, comma 2, dello statuto fa riferimento alla eventualità che i consiglieri possano costituire un nuovo gruppo non corrispondente alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri”.
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