Non solo i beni pubblici fanno scattare il peculato

Reati contro la Pa – Basta appropriarsi di cose di cui si ha la disponibilità per ragioni di servizio

Il Sole 24 Ore
8 Novembre 2010
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Risponde di peculato l’impiegato che si appropria del denaro dell’utente. Ciò, anche nel caso in cui non lavori alle dipendenze di un ente pubblico. A sostenerlo la Cassazione, sezione VI penale, con sentenza 33610/10. Protagonista della vicenda, un impiegato di un ufficio postale condannato, nei primi due gradi di giudizio, per il reato di peculato (articolo 314 del codice penale) per essersi appropriato del denaro che un utente gli aveva chiesto di versare sul libretto. Secondo la ricostruzione processuale, l’addetto allo sportello aveva dapprima convinto il risparmiatore a trasferirvi i liquidi esistenti sul conto corrente e poi, con una scusa, lo aveva indotto ad allontanarsi (restando in possesso del libretto e dei contanti). Al ritorno negli uffici, però, la vittima si accorgeva che del deposito dei contanti non c’era traccia. Chieste spiegazioni al riguardo, si era vista negare la consegna del denaro. Di qui la condanna dell’impiegato, che ricorre per Cassazione sostenendo sia l’illogicità del racconto della persona offesa, che la mancanza, nel sistema informatico, di tracce attestanti il versamento. Tra l’altro, rileva la difesa, il peculato è un «reato proprio»: può essere commesso solo da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che si approprino di beni della pubblica amministrazione. Ma il suo assistito, sottolinea l’avvocato, era un semplice impiegato. Per tale motivo, non poteva rispondere di peculato. Non è così per la Cassazione, che rigetta il ricorso. Innanzi tutto, va smentita «l’affermazione secondo cui il peculato presuppone che la cosa sia di proprietà dell’amministrazione»: per integrare il reato basta averne la disponibilità per ragioni di servizio o d’ufficio. In secondo luogo, i giudici di legittimità ? richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 7958/92 ? chiariscono le ragioni per le quali l’imputato poteva considerarsi investito di pubbliche funzioni. Nella pronuncia si specifica che la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti quei soggetti, dipendenti pubblici o semplici privati, che siano titolari del potere di formare o manifestare la volontà della pubblica amministrazione (mediante l’esercizio di poteri autorizzativi o certificativi). Ciò che conta, allora, non è il rapporto di dipendenza dall’ente pubblico, ma la mansione effettivamente svolta. Diversamente, si dirà «incaricato di pubblico servizio» chi, pur non svolgendo pubbliche funzioni, presti un servizio utile alla società. E allora, tornando ai fatti di causa, sono del tutto ininfluenti i rilievi esposti dal ricorrente che aveva respinto le accuse mosse nei suoi confronti, ritenendosi (erroneamente) un comune impiegato privo delle qualità richieste dalla norma penale per la sussistenza del reato. Difatti – spiega la sentenza – non conta se l’ufficio presso il quale risulta assunto l’impiegato sia un ente disciplinato dalle norme di diritto pubblico o di diritto privato. Piuttosto, dovrà prendersi in considerazione il tipo di attività concretamente esercitata dal soggetto. Allora l’imputato, nell’offrire al cittadino un servizio «inerente al risparmio» di evidente finalità pubblica, aveva rivestito quantomeno la qualità di incaricato di pubblico servizio idonea a far scattare la condanna per peculato.

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