Non si vende alcol agli under 16

Circolare del ministero dell’interno invita i prefetti ad adottare le misure verso gli esercenti

Italia Oggi
13 Luglio 2011
Modifica zoom
100%
Ai minori di anni 16 è vietata anche la vendita e non soltanto la somministrazione delle bevande alcoliche. Il ministero dell’interno, Ufficio per gli affari polizia amministrativa e sociale con circolare del 1° giugno scorso invita i prefetti e i commissari di governo rispettivamente delle province e della regione di Bolzano, Trento e Aosta ad «adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, stante la costante crescita del fenomeno di abuso di alcolici, soprattutto da parte dei giovani, con conseguenze dannose per la salute degli assuntori e anche per la sicurezza causa di ripetuti episodi di risse, aggressioni e violenze compiute nelle ore serali e notturne da persone in stato di ebbrezza». La circolare fa seguito a un parere a suo tempo richiesto dalla Prefettura di Milano sulla corretta interpretazione dell’articolo 689 del codice penale, il quale vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni. Adesso, con la nota in questione, il ministero rende pubblica l’interpretazione a suo tempo fornita che diventa, di conseguenza, vincolante per gli uffici periferici del ministero. Con la nota in questione il ministero dell’interno puntualizza, innanzitutto, che «il codice con l’articolo 689, persegue il fine immediato di tutelare persone che, per immaturità, mancano della potestà di autogoverno, oltre a quello di prevenire l’alcolismo, quale causa di degenerazione individuale o sociale e di criminalità». La questione trattata è, peraltro, complessa perché attiene a quali sono i soggetti nei cui confronti è stabilito il divieto posto dal succitato articolo 689 c.p. «Il corpus normativo avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande da parte di esercizi pubblici ha subito, nel corso del tempo», ricorda il direttore dell’ufficio Porzio, «ampie modifiche e il quadro normativo si è, inoltre, arricchito di ulteriori elementi introdotti dalla normativa regionale». Ciò premesso, rileva la nota, una lettura delle norme contenute nel Tulps non può prescindere dal fatto che, nel tempo, alcuni termini ricorrenti nelle diverse disposizioni, hanno acquisito un nuovo significato comune e giuridico, proprio per effetto della produzione normativa. «Ne è un esempio il termine “vendita al minuto” che nel Tulps, all’art. 86, è utilizzato nel senso di consumo sul posto, mentre oggi il legislatore lo impiega per indicare la “vendita al dettaglio”, distinta da quella “all’ingrosso” e definisce “somministrazione” il consumo in loco». Nel Tulps insomma, vendita, consumazione e somministrazione sono utilizzati come sinonimi e non indicano, invece, categorie distinte sul piano semantico e giuridico come accade nell’attuale sistema normativo. Ne consegue, conclude il ministero, che non c’è differenza alcuna tra il mettere a disposizione del cliente minore di 16 anni la bevanda alcolica in bar o nel negozio. E il divieto posto dall’articolo 689 c.p. non è mai stato rimosso dall’ordinamento.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento