La vicenda
Con provvedimento del sindaco veniva disposta la nomina di due nuovi assessori e rimodulata la distribuzione delle deleghe all’interno della giunta, assegnando così gli incarichi assessorili e di vicesindaco in favore di nove uomini ed una sola donna. Il giudice di primo grado annullava il provvedimento, per violazione dell’art. 1, comma 137, della legge n. 56 del 2014 (legge Delrio), secondo il quale “Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”.
La pronuncia del Consiglio di Stato
Il giudice di appello conferma la sentenza di primo grado del TAR Calabria-Catanzaro (n. 651/2015), richiamando il consolidato orientamento circa il necessario rispetto del principio di parità di genere (Cons. Stato, sez. V, 18.12.2013, n. 6073), affermatosi già prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 137, legge 56/2014. Dal momento poi dell’entrata in vigore della norma, tutti gli atti adottati trovano in essa un ineludibile parametro di legittimità che, nel caso di specie, risulta violato, in ragione del mancato raggiungimento della percentuale del 40% imposta dal richiamato comma 137; né si evince dall’atto sindacale una qualche ragione per la quale il sindaco ha ritenuto di potersi discostare dal suddetto parametro normativo.
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