Nessuna licenza per aprire un night o una discoteca, licenza di agenzia d’affari soltanto per prestiti su pegno. E ancora, nessun obbligo di dimostrare che si è provveduto a far studiare i propri figli. Nessuna licenza per fare il sensale, l’intromettitore o per aprire l’agenzia che colloca le nutrici. Un maremoto investe il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che ha compiuto ormai più di ottant’anni e che dimostra tutte le inadeguatezze di un testo normativo obsoleto e non più al passo con i tempi. Queste soltanto alcune delle novità contenute nello schema di decreto legge «Semplificazione e sviluppo» che sarà presentato oggi al consiglio dei ministri. L’articolo 13 (Modifiche al Tulps) dello schema di decreto si compone di soli due commi. Con il primo comma vengono modificate alcune delle disposizioni ed abrogate quelle incompatibili con la finalità di semplificazione che il decreto legge persegue. Mentre con il secondo comma sono direttamente abrogate le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione del Tulps, ovvero il rd 635/1940.
Durata delle licenze. La licenza non va rinnovata ogni anno, ma la sua validità è triennale. L’articolo 13 della bozza di decreto che modifica il Tulps inserito al Capo III (semplificazione per le imprese) e, più specificatamente, nella Sezione I, si riferisce specificatamente alle «Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l’esercizio delle attività economiche e di controlli sulle imprese». Nessun dubbio, quindi, che la durata delle licenze alle quali ci si riferisce alla lettera a) siano quelle previste dal Titolo III del Testo unico di pubblica sicurezza, ovvero alle disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici e alle agenzie di affari. E non soltanto alle altre licenze previste dal Tulps quali ad esempio le agenzie investigative previste dal successivo Titolo IV. Sta di fatto che già nel 2001, con il dpr 311, tutte le licenze previste dal Titolo III sono diventate permanenti e, quindi, in mancanza di una specifica normativa, si potrebbe interpretare la disposizione in senso peggiorativo: non più permanenti bensì triennali.
Spettacoli e intrattenimenti. Fino ad oggi l’organizzazione di eventi, piccoli o grandi, concerti, sagre, o l’apertura di night e discoteche, compresi i concertini nei locali pubblici è stata assoggettata a licenza del comune rilasciata in base all’articolo 68 del Testo unico, dopo aver sentito il parere di una commissione tecnica che valuta il rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi. Sta di fatto che con l’abrogazione dell’art. 68 non sarà più necessaria alcuna licenza che continuerà ad essere richiesta soltanto per le corse dei cavalli. Nulla dice, invece, il decreto a proposito dell’intervento della commissione di vigilanza che viene convocata anche per le iniziative non a carattere imprenditoriale e, quindi, già precedentemente non sottoposte a licenza.
Revoca della licenza. La licenza non sarà più revocata dopo la chiusura superiore agli otto giorni, nei casi in cui la sospensione dell’attività non sia stata preventivamente comunicata al comune o alla questura, ma soltanto alla scadenza del mese. La novità che va a modificare l’articolo 99 del Testo unico, comunque, riguarda esclusivamente le sale giochi e le sale scommesse, comprese le sale Bingo. Ciò in quanto per bar e ristoranti la normativa di riferimento è già stata modificata dal dlgs 59 del 2010 di recepimento della direttiva Servizi e prevede la revoca della licenza soltanto per le sospensioni superiori all’anno.
Agenzia di affari. Gli intermediari devono essere autorizzati. Ma alla fin fine, il legislatore si è accorto che tra il mediatore e l’agenzia di affari non c’è alcuna differenza ed ha deciso di rimuovere l’obbligo della doppia licenza o registrazione. In sostanza, d’ora innanzi dovrà essere autorizzata dal Tulps soltanto l’agenzia dei prestiti su pegno, mentre tutte le altre attività, compreso il sensale che oggi più modernamente opera sotto l’insegna di agenzia matrimoniale, sono da considerarsi libere.
Orari. Tra le disposizioni da abrogare risulta citato l’art. 173, primo comma del regolamento 635/1940. Questo comma dispone che «nell’interesse pubblico, l’autorità competente a fissare gli orari dei pubblici esercizi, ha facoltà di consentire, eccezionalmente, il prolungamento dell’orario anche, ove occorra, durante tutta la notte, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali». Insomma, dopo la scelta di liberalizzare gli orari di chiusura e apertura di negozi, bar e ristoranti, disposta recentemente dal dl 201/2011, meglio eliminare dall’ordinamento ogni possibile tentazione per i sindaci di ritenere che sussista, in capo agli stessi, una qualsivoglia autonomia decisionale.
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