I buoni lavoro, meglio noti come voucher, disciplinati dall’articolo 70 del dlgs n. 276/2003, configurando principalmente un rapporto di lavoro accessorio, sono riconducibili alla più generale categoria del lavoro flessibile prevista dall’articolo 36 del dlgs n. 165/2001. Da ciò ne consegue che anche per tali forme di lavoro sussiste il divieto di assunzione, previsto dall’articolo 76 del dl n. 112/2008, nei casi in cui l’amministrazione comunale non sia risultata in linea con gli obiettivi imposti dal Patto di stabilità interno.
A dirlo senza mezzi termini è la sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia nel testo del recente parere n. 357/2012, con il quale ha fatto luce sulla possibile sostenibilità tra l’accensione di nuovi contratti di lavoro mediante la stipula di appositi voucher e le sanzioni previste per i comuni che risultino inadempienti ai vincoli imposti dal Patto. Su richiesta in tal senso pervenuta dal sindaco del comune di Tradate (Va), il collegio della magistratura contabile lombarda ha preliminarmente chiarito che le sanzioni per gli enti non in linea con il Patto sono il naturale corollario alla circostanza che la mancata osservanza dei vincoli finanziari costituisca «una grave irregolarità nella gestione finanziaria e amministrativa degli enti interessati». Ne è prova che le sanzioni non sono graduate in relazione alla gravità o alla causa che ha determinato lo sforamento dal Patto, «ma operano sull’ordinaria attività amministrativa», limitando la potestà degli organi di governo e di direzione dell’ente ed inibendo lo svolgimento di specifiche attività. In tal senso, sono da leggere le disposizioni che vietano l’ulteriore indebitamento o il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo. Pertanto, ammette la Corte, in assenza di precise deroghe legislative, non è possibile introdurre eccezioni all’applicazione delle predette sanzioni, anche nel caso invocato dal primo cittadino di Tradate, ovvero nella necessità di far fronte, per il tramite dei voucher, all’espletamento di servizi essenziali per la comunità. In pratica, il comune che sfora il Patto ricade inevitabilmente nel divieto imposto dall’articolo 76 del dl n. 112/2008, «di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, inclusi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione».
Facendo poi luce sulla natura del rapporto di lavoro che sorge con l’utilizzo dei voucher, previsti dall’articolo 70 del dlgs n. 276/2003, la Corte ha in primis rilevato che la norma sopra richiamata sancisce che il ricorso a tali forme da parte di un committente pubblico «soggiace al rispetto dei vincoli previsti dalla disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e al patto di stabilità interno (comma 2-ter del citato articolo 70)». Ora è il caso di qualificare la natura di tali forme di lavoro. E la Corte dei conti della Lombardia non ha avuto dubbi nel qualificare i voucher come «lavoro accessorio» e, quindi, riconducibili ai divieti imposti dal citato art. 76 dl n. 112/2008. I voucher, in particolare, sono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale, di cui le amministrazioni pubbliche possono avvalersi, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti, per sopperire ad esigenze temporanee ed eccezionali. E in quanto forme di lavoro flessibile, ex articolo 36 del dlgs n. 165/2001, gli stessi rientrano a pieno titolo nell’ampia dizione di «assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale».
Niente voucher lavoro se si sfora il Patto
Per i giudici contabili lombardi i contratti rientrano nei vincoli
Italia Oggi
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