Niente scuse sulla legge Brunetta

Il tribunale di Venezia spezza il fronte giurisprudenziale contrario all’immediata applicazione

Il Sole 24 Ore
25 Marzo 2011
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L’applicazione della riforma Brunetta non può configurare condotta antisindacale, perché è un dovere del dirigente pubblico. Si spezza decisamente il fronte, fino a poco tempo fa, compatto delle decisioni dei giudici del lavoro, che avevano ritenuto costituisse violazione dell’articolo 28 dello statuto dei lavoratori l’applicazione del dlgs 150/2009, anche in assenza della nuova stagione della contrattazione nazionale collettiva. Dopo la sentenza del tribunale di Pesaro 417/2010 è il giudice del lavoro di Venezia, con decreto 14 marzo 2011 a chiarire che la riforma-Brunetta è immediatamente operativa, respingendo direttamente l’ennesimo ricorso presentato da una sigla sindacale. Oggetto della controversia, in questo caso, la decisione di un dirigente scolastico di non sottoporre alla contrattazione decentrata materie che, pur essendo rimesse a tale forma di relazione dall’articolo 6, lettera m), del Ccnl 29/11/2007 del comparto scuola, riguardavano tuttavia l’organizzazione degli uffici e la gestione del personale. Ambiti, questi ultimi, attribuiti dal dlgs 150/2009 all’esclusiva competenza della dirigenza, sì da non ammettere alcuna relazione sindacale se non quella dell’informazione. L’articolo 6, lettera m), infatti, riguarda criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo e Ata, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo e Ata da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. Il giudice veneziano esclude radicalmente che il dirigente scolastico abbia posto in essere una condotta antisindacale, mostrandosi contrario alla contrattazione decentrata sulla base di un proprio convincimento. Il sindacato ricorrente aveva proprio stigmatizzato il comportamento del dirigente, ritenendo preclusa la possibilità di escludere materie dalla contrattazione, in assenza di direttive chiare sul punto. Secondo il giudice del lavoro, esattamente all’opposto, il dirigente ha operato bene e doverosamente. Infatti, da un lato si è attenuto alle previsioni della circolare 7/2010 del dipartimento della funzione pubblica. Dall’altro, essendo gravato dell’obbligo di adottare gli atti di organizzazione dell’ufficio, era tenuto a fornire una propria interpretazione circa l’ambito temporale di applicazione del dlgs 150/2009. Anche il giudice del lavoro di Venezia come quello di Pesaro, dunque, ritiene che la circolare 7/2010 di palazzo Vidoni costituisca parametro essenziale del corretto operare delle amministrazioni, a totale smentita di quanto sostenuto, invece, dal giudice del lavoro di Trieste col decreto 6/10/2010. Tra l’altro, nota il giudice veneziano, il dirigente scolastico nel caso di specie ha agito con lo specifico intento di non arrecare danni alle prerogative sindacali: infatti ha proseguito nella negoziazione integrativa fino a tutto il 31/12/2010, nonostante il mancato consenso del sindacato. Il decreto del giudice veneziano spiega anche perché l’articolo 65 del dlgs 150/2009, erroneamente ritenuto dai sindacati e dalle prime decisioni dei giudici del lavoro alla stregua di norma di diritto transitorio, non costituisce ostacolo alcuno al pieno dipanarsi dell’operatività della riforma-Brunetta. Detto articolo 65, infatti, si limita a mantenere in vita solo i contratti decentrati vigenti al 15/11/2009, ma fino al 31/12/2010 (per le amministrazioni locali, il termine è al 31/12/2011). Se, ragiona il giudice veneziano, i contratti già vigenti al momento dell’entrata in vigore della riforma restano efficaci al verificarsi delle scadenze previste proprio dall’articolo 65 «tanto più deve ritenersi esclusa la possibilità di stipulare nuovi contratti integrativi in contrasto con la disciplina di cui al dlgs 150/09». Insomma la conservazione di efficacia dei contratti integrativi stipulati prima del 15/11/2009, che per altro non solo possono, ma devono essere adeguati alla riforma se i loro contenuti siano con essa incompatibili, non consente di stipulare, a riforma vigente, contratti decentrati nuovi in contrasto con la stessa. Il decreto va oltre e sostiene che a far data dall’1/1/2011 si è determinata la sostanziale disapplicazione delle clausole dei contratti collettivi nazionali vigenti al momento dell’entrata in vigore del dlgs 150/2009 che disciplinavano la contrattazione integrativa affidandole materie riferibili all’organizzazione degli uffici e alla gestione del personale.

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