Niente Ici se non c’è attività commerciale

Enti religiosi

Il Sole 24 Ore
10 Novembre 2011
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Perché gli immobili degli enti ecclesiastici non scontino l’Ici non basta che i responsabili di questi ultimi certifichino di svolgere attività che giustifichino l’esenzione dall’imposta, occorre invece verificare che l’attività sia concretamente svolta senza le caratteristiche di un’attività commerciale. Per questa verifica però l’onere della prova non può essere scaricato sull’amministrazione comunale. È invece il contribuente che deve dimostrare che l’attività assistenziale (o equiparata) non è svolta con caratteristiche commerciale. La sentenza 23314 del 2011 della Cassazione civile, depositata ieri richiama infatti i principi enunciati in diversi precedenti giurisprudenziali, e taglia corto sulla possibilità che le attività commerciali, sia pure gestite da un ente ecclesiastico, non scontino l’imposta comunale sugli immobili. Nel caso che vedeva contrapposti il comune di Canobbio sul Lago Maggiore e il collegio delle Orsoline che vi ha sede, la Corte ha dato quindi ragione al primo. Per non pagare l’Ici è necessario che ricorra un requisito oggettivo: l’esercizio di un’attività esclusiva di assistenza o di un’altra attività che il legislatore ritiene equivalente ai fini dell’esenzione. Accanto a questo occorre un requisito soggettivo, ovvero che l’attività sia svolta da un soggetto che non ha come caratteristica principale o esclusiva quella di esercitare attività commerciali. Perché sussista il primo requisito occorre che non ci sia in concreto un’attività commerciale e per dimostrarlo non bastano attestazioni a priori dell’attività svolta.

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