Niente deroghe sulle spese

Per la Corte conti della Puglia non sono più possibili eccezioni ai vincoli

Italia Oggi
30 Luglio 2010
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Le modifiche introdotte dall’articolo 14 del dl n. 78/2010 escludono la permanenza in vigore delle deroghe alla riduzione della spesa del personale previste sia per gli enti sottoposti al patto di stabilità, che per quelli esclusi. La disposizione è di immediata applicazione, già nel 2010. Lo ha precisato la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia con il parere n. 55 dell’8 luglio scorso. Il comune di Grumo Appula ha richiesto un parere circa le spese di personale da sostenere per l’istituzione dell’ufficio di piano quale organo per gestire le risorse del piano sociale di zona. Si chiede, tra l’altro, se il citato articolo 14 abbia abrogato le deroghe previste dai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 e, nell’ipotesi che tale eliminazione abbia avuto effetto immediato, se esiste ancora la possibilità di effettuare le assunzioni già programmate, considerando che le stesse potrebbero incidere in maniera superiore nel 2011. Il comma 7 dell’articolo 14 della manovra 2010 modifica il comma 557 della legge finanziaria 2007, che disciplina i vincoli in materia di assunzione di personale per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità. La nuova versione del comma 557 stabilisce che gli enti assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell’Irap, con esclusione dei costi relativi ai rinnovi contrattuali e questo attraverso azioni lasciate alla propria autonomia. Il legislatore ha introdotto, poi, nel comma 557, la definizione di spesa di personale contenuta nell’articolo 76 comma 1 del dl n. 112/2008, che per tale motivo è stato abrogato. Nel caso di violazione di queste norme l’ente non potrà assumere personale a qualsiasi titolo e non potrà stipulare contratti di servizio elusivi del divieto. La soppressione del comma 562 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 – che permetteva agli enti non soggetti al patto di derogare alla disciplina della spesa di personale – e la contestuale abrogazione del comma 2 dell’articolo 76 del dl n. 112/2008 – divieto di utilizzare tale deroga – hanno determinato l’impossibilità per tali enti di avvalersi di deroghe in materia di contenimento della spesa del personale, spesa che non deve superare l’ammontare dell’anno 2004 e le assunzioni possono avvenire nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. La Corte dei conti ritiene che con l’introduzione della normativa prevista dall’articolo 14, è venuta meno la possibilità per tutti gli enti di fruire di deroghe ai vincoli in materia di spesa del personale. La disciplina è, per la sezione, di immediata applicazione e gli enti debbono attuare ogni iniziativa che sia in grado di garantire l’osservanza dei vincoli in materia di spesa del personale, evitando che le assunzioni programmate precedentemente al 31 maggio producano un incremento di spesa nel 2011. Orientamento analogo è stato seguito dalla sezione regionale di controllo per il Piemonte, che con la deliberazione n. 46 del 29 giugno scorso ha evidenziato che soltanto il comma 9 dell’articolo 14 (che ha novellato l’articolo 76 comma 7 del dl n. 112 del 2008) prevede, espressamente, che l’applicazione decorrerà dal 1° gennaio 2011, mentre non essendo nulla previsto per le altre disposizioni, le misure debbono ritenersi di applicazione immediata. Il comune istante, ente non soggetto al patto, sarà tenuto all’obbligo di contenimento della spesa entro l’ammontare dell’anno 2004, senza possibilità di deroga.

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