I fabbricati rurali sono esclusi da Ici indipendentemente dalla categoria catastale, alla sola condizione del rispetto dei requisiti della ruralità di cui al Dlgs 557/93. Lo stabilisce la risoluzione della VI Commissione parlamentare n. 7-00505 del 16 marzo 2011, con una conclusione contraria a quanto affermato dal ministero dell’Economia nella question time del 19 gennaio 2011. Attualmente in Senato è in corso l’esame del disegno di legge sulla montagna che prevede, all’articolo 11, una nuova norma interpretativa che esclude dall’Ici i fabbricati che rispettano i requisiti della ruralità indipendentemente dalla categoria catastale. La Commissione parlamentare si discosta dall’interpretazione della Cassazione secondo la quale l’esenzione da Ici scatta solo se il fabbricato rurale è accatastato nelle categorie A/6 (immobili abitativi) o D/10 (fabbricati strumentali). Sulla base del ripetuto orientamento giurisprudenziale, non condivisibile, nella risposta alla question time del 19 gennaio scorso il ministero dell’Economia aveva deciso di adeguarsi alla tesi della Cassazione, nonostante più interventi contrari anche da parte dell’Agenzia del Territorio (si veda la nota n. 10933 del 23 febbraio 2010). A fronte di tali opinioni la Commissione, nella risoluzione in commento invita il Governo ad adottare, nelle more dell’approvazione del Ddl sulla montagna (AS.2566), apposite misure affinché i comuni rinuncino ai contenziosi in essere e non emettano nuovi accertamenti sui fabbricati rurali non accatastati nelle categorie A/6 e D/10. Si auspica pertanto che, dopo tale pronuncia, la nuova norma venga approvata dal Senato senza modifiche in modo da chiudere una annosa questione controversa.
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