Gli amministratori di tutte le forme associative tra gli enti locali non possono percepire compensi: la loro remunerazione deve essere costituita solo da indennità o gettoni percepiti dai comuni in cui svolgono un ruolo di governo e non è consentita nessuna maggiorazione o duplicazione. È vietata la percezione di più di un emolumento a chi fa parte di più di un livello di governo. Queste le novità della legge 122/2010 per il contenimento dei costi della politica. Il testo definitivo è molto più chiaro del Dl n. 78 che nell’ambito delle amministrazioni interessate comprendeva, oltre a unioni e comunità montane, gli «enti territoriali diversi da quelli di cui all’articolo 114 della Costituzione» (diversi cioè da comuni, province e città metropolitane). Questa espressione lasciava margini di incertezza per l’assenza di una disposizione che definisca quali sono questi enti territoriali. Tale espressione è stata sostituita da quella «di forme associative di enti locali». La formulazione è più chiara perché richiama i soggetti individuati dal capo V del titolo II del Tuel in cui sono compresi i consorzi tra gli enti locali. Da sottolineare che la disposizione non si applica ai consorzi di diritto civile a cui partecipano enti locali, organismi comunque assoggettati ai vincoli dettati dalle leggi finanziarie degli anni precedenti anche per i compensi agli amministratori. E ancora si deve ricordare che siamo in presenza di disposizioni immediatamente operative. Non è felice la limitazione ai soli enti «aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche». Si potrebbe concludere che la norma sembra postulare l’esistenza di forme associative che non gestiscono servizi o funzioni pubbliche. Ma una lettura più attenta e sistematica e la conoscenza della realtà ci porta alla conclusione che gli enti locali gestiscono servizi o funzioni pubbliche. Per cui siamo in presenza di norme sostanzialmente pleonastiche. Non vi sono dubbi sulle esclusioni: «non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti». Una disposizione che abbraccia tutte le forme attraverso cui possono essere remunerati gli amministratori locali. Non vengono operate distinzioni tra indennità di carica, spettanti a presidenti, assessori e componenti i comitati direttivi, e i gettoni di presenza ai consiglieri. Viene inoltre impedita la possibilità di ricevere più di un compenso agli amministratori di diversi livelli di governo, anche se autonomi, ad esempio comuni e province. Spetta all’amministratore la scelta del compenso da ricevere.
Niente compensi dalle associazioni
Amministratori – Bastano le indennità e i gettoni per il ruolo di governo locale
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