Niente agevolazioni Imu se lo sfratto non è eseguito

DUE RISPOSTE AL QUESTION TIME. NESSUNA SANZIONE PER CHI PAGA IN RITARDO LA TARES

Italia Oggi
16 Gennaio 2014
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Sugli immobili dati in affitto e sottoposti a procedure di sfratto esecutivo non si può pagare la stessa aliquota Imu degli immobili locati. Se infatti il contratto di affitto è risolto, l’abitazione non può più essere considerata come locata anche se l’inquilino insolvente continui a viverci dentro. Né si può pensare di introdurre un’equiparazione del genere per legge perché si tratterebbe di una deroga troppo specifica da inserire in una disciplina come quella dell’Imu che per forza di cose deve avere carattere generale perché le norme di dettaglio sono affidate all’autonomia degli enti locali.

Lo ha chiarito il dipartimento delle finanze in risposta a un question time dell’onorevole Filippo Busin (Lega) che ha attirato l’attenzione di Montecitorio su questa particolare fattispecie che però si sta rivelando molto frequente per via del sempre maggior numero di sfratti non eseguiti. «Per gli immobili oggetto di locazione», ricorda il Mef, «è prevista un’ampia facoltà regolamentare da parte dei comuni».

Ciononostante, la previsione di un’aliquota ridotta per le case in affitto non è scontata e infatti molti comuni hanno deciso di non fare sconti. Va da sé che l’equiparazione per legge agli immobili in affitto degli immobili soggetti a procedure di rilascio rischierebbe di non produrre alcun effetto se il comune non ha previsto agevolazioni.

E in più si tratterebbe di un’indebita ingerenza statale che andrebbe «a incidere sull’autonomia finanziaria e regolamentare dei comuni, vanificando lo spirito federalista che informa la disciplina dell’Imu». Sempre rispondendo al question time alla camera, il Mef ha chiarito che non scatteranno interessi e sanzioni a carico di chi paga in ritardo la Tares perché il comune non ha provveduto all’invio dei modelli precompilati.

Nessuna sanzione anche se il versamento dell’addizionale Tares sui servizi indivisibili, in scadenza il 24 gennaio, è insufficiente. Trova infatti applicazione la norma dello Statuto del contribuente (art. 10, comma 2 della legge 212/2000) che solleva da qualunque responsabilità i cittadini incorsi in errore a causa di indicazioni fuorvianti della pubblica amministrazione. La precisazione è arrivata dal sottosegretario Pier Paolo Baretta che ha risposto a un’interrogazione dei deputati Pd Gian Mario Fragomeli e Marco Causi. Baretta ha anche confermato che gli enti locali sono liberi di decidere, nell’ambito della propria autonomia finanziaria, sugli importi minimi per gli accertamenti. Sul punto, del resto, non sembravano esserci più dubbi dopo che lo stesso ministero dell’economia, nelle faq sulla mini-Imu diffuse lunedì, aveva espressamente dato il via libera alla possibilità per i comuni di abbassare la soglia minima di esigibilità dei tributi al di sotto del tetto di 12 euro previsto dalla legge. Una chance subito colta dai sindaci, visto che, come dimostrano i dati della Consulta dei Caf, circa la metà dei comuni interessati dal pagamento della mini-Imu (1185 su 2390) hanno deliberato di incassare anche gli spiccioli.

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