La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, tramite sentenza 28 febbraio 2018, n. 4622, pur riconoscendo al funzionario che aveva svolto le funzioni dirigenziali le relative differenze retributive, nega che allo stesso possano estendersi anche la retribuzione di risultato essendo questa dovuta solo in caso di previa definizione degli obiettivi e il concreto accertamento del raggiungimento degli stessi.
La vicenda
Un funzionario era stato incaricato dall’amministrazione a svolgere le funzioni dirigenziali di un posto vacante in attesa della copertura dello stesso da altro dirigente. In considerazione del tempo trascorso e delle funzioni svolte, il funzionario adiva il giudice del lavoro al fine di riconoscere la maggiore retribuzione del posto dirigenziale coperto, ivi incluso la parte del salario accessorio corrispondente alla retribuzione di risultato.
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