Dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 8, comma 24 del Dl 16/2012 (Corte costituzionale 37/2015), che consentiva a funzionari privi di qualifica di svolgere funzioni dirigenziali, non poche sentenze delle Commissioni tributarie hanno annullato atti di accertamento da essi sottoscritti.
Di recente anche la Ctr di Milano, sentenza n. 2842/2015 e successiva analoga pronunzia della stessa Ctr n. 3446/28/2015, ne ha dichiarato la nullità assoluta (rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ancorché il contribuente non l’abbia eccepita) e rimesso gli atti alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica per eventuali responsabilità per danno erariale e penali. La Ctr richiama lo Statuto e il regolamento dell’agenzia delle Entrate, secondo cui le direzioni provinciali sono uffici di livello dirigenziale, per concludere l’articolo 42 del Dpr 600/1973, che prevede la sottoscrizione «del capo dell’ufficio o di altro funzionario direttivo da lui delegato», richiede che la delega, per essere valida, postuli necessariamente che il capo ufficio delegante abbia la qualifica di dirigente.
La questione è complessa e la sentenza della Ctr di Milano, sebbene fondata su un percorso argomentativo di non poco rilievo, suscita non pochi dubbi. La censura della Corte costituzionale è caduta esclusivamente sull’attribuzione di incarichi dirigenziali, senza concorso e asseritamente temporanei, ma in effetti a tempo indeterminato. Vale a dire che l’assegnazione di incarichi dirigenziali a funzionari non dirigenti è da ritenersi legittima a condizione che sia perentoriamente fissato un termine di scadenza. In altra pronunzia la Consulta (n. 212/2012) ha dichiarato la costituzionalità della norma che, in assenza di personale con qualifica dirigenziale, consentiva, per un tempo perentoriamente determinato, che incarichi dirigenziali fossero attribuiti a funzionari privi di tale qualifica, sino all’espletamento dei concorsi. Precisa, inoltre, la Consulta che «la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata …». Vale a dire che l’illegittimità degli incarichi dirigenziali non comporta, di per sé, invalidità degli atti impositivi da questi sottoscritti. Sulla questione è intervenuta anche la Corte di cassazione precisando che gli accertamenti «sono sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, senza richiedere assolutamente che il capo dell’ufficio debba rivestire la qualifica dirigenziale».
In conclusione l’articolo 42 del Dpr 600, solo nell’ipotesi di funzionario, delegato dal capo dell’ufficio alla sottoscrizione, richiede una specifica qualifica funzionale, ovvero l’appartenenza alla carriera direttiva. In tale ambito va collocato l’emendamento al decreto enti locali ove, in attesa del pubblico concorso per esami, si prova a risolvere l’emergenza mediante la nomina temporanea di incarichi dirigenziali. Soluzione, questa, conforme al dettato della Consulta che, non ha condizionato la «funzionalità dell’Agenzia alla validità degli incarichi dirigenziali», ma ha semplicemente ritenuto illegittimi gli incarichi dirigenziali attribuiti senza concorso e a tempo indeterminato.
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