A questa conclusione è giunta la Corte dei Conti Toscana, con la deliberazione 140/2013/Par.
Il dubbio è sorto al Comune di Montecatini Terme (in provincia di Pistoia), il quale ha chiesto ai magistrati contabili se, in sede di determinazione del trattamento economico dei dipendenti delle società partecipate, prevalesse il contratto nazionale di lavoro oppure la disposizione contenuta nell’articolo 4, comma 11, del Dl 95/2012. In particolare, l’amministrazione comunale ha interrogato la Corte dei Conti, evidenziando che il contratto nazionale applicabile ai lavoratori della società partecipata e vigente per il triennio 2011-2013, prevedeva aumenti stipendiali nel corso di quest’anno.
La società è tipo strumentale e, pertanto, alla stessa si applica l’articolo 4, comma 11, del Dl 95/2012, il quale impone, per il biennio 2013-2014, il tetto alle retribuzioni dei singoli dipendenti, che non può superare quello ordinariamente spettante nel 2011. Destinatari di questa norma sono le società controllate direttamente o indirettamente dalle Pubbliche amministrazioni indicate dal l’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001 e che, nel 2011, abbiamo realizzato più del 90% del loro fatturato per prestazioni di servizi nei confronti di Pubbliche amministrazioni.
Fiumi di inchiostro sono stati scritti sulla portata della disposizione, in quanto i dubbi applicativi sono molteplici. Ma rispetto al quesito specifico posto dal Comune di Montecatini, i magistrati contabili non hanno perplessità: la norma si pone nel solco tracciato, per i dipendenti pubblici, dall’articolo 9, comma 1, del Dl 78/2010. Per questo motivo, le indicazioni fornite dalla stessa Corte in ordine a quest’ultima disposizione possono essere estese anche al comma 11 del l’articolo 4 del Dl 95/2012. La logica alla base del quadro normativo in questione è rappresentata dalla volontà di «cristallizzare la spesa di personale» attraverso il blocco del trattamento economico ordinariamente spettante al personale. E non vi sono dubbi che gli aumenti previsti in un contratto collettivo nazionale di lavoro rientrino in quella nozione di retribuzione prima accennata e che il legislatore ha voluto bloccare in quanto vanno a incidere sul trattamento fondamentale. La conseguenza è inevitabile: nel corso del 2013 non possono essere incrementati gli stipendi, anche se questi aumenti sono stati definiti in un contratto nazionale sottoscritto prima del l’entrata in vigore della norma che ha imposto il tetto delle retribuzioni al 2011.
Come detto, la disposizione travolge le società strumentali controllate dalla pubblica amministrazione. Ma questo non significa che le altre tipologie di società e organismi partecipati possano incrementare i trattamenti economici dei dipendenti ad libitum. Non si può non ricordare la norma che impone il consolidamento della spesa di personale di questi soggetti con l’ente pubblico controllante.
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