L’amministratore di una società che ha ben operato nel suo ruolo può essere confermato per un secondo mandato, perché le regole «anticorruzione» fissate dal Dlgs 39/2013 non lo impediscono. A spiegarlo è la Civit, la commissione per la valutazione e la trasparenza della Pubblica amministrazione che con la nuova legge ha anche il ruolo di Autorità nazionale anticorruzione, nella delibera 48/2013.
La precisazione facilita la vita a molte amministrazioni che si erano bloccate dopo aver letto la fitta rete di inconferibilità di incarichi fissata dal Dlgs attuativo, in particolare all’articolo 7: lì si spiega infatti che chi nei due anni precedenti sia stato assessore o consigliere (in Comune, Provincia o Regione) oppure sia stato presidente o amministratore delegato di un ente controllato da una Pubblica amministrazione non può ottenere «gli incarichi di amministratore» di ente pubblico all’interno del territorio della stessa regione. Una norma di questo tipo, in via letterale, impedirebbe anche le riconferme, perché chi è arriva alla fine del mandato da presidente o amministratore rientra in pieno nell’«inconferibilità» appena descritta. Un gruppo di enti (il Trentino Alto Adige, la Provincia di Milano, il Comune di Padova e quello di Velletri) hanno però bussato alla porta della Civit e hanno ottenuto una risposta che farà piacere a parecchi loro colleghi. Le conferme degli amministratori, spiega la Commissione, devono ritenersi possibili, interpretando l’articolo 7 «nel senso che il divieto operi solo per quanto riguarda l’incarico di amministratore presso un ente diverso». A sostenere questa lettura ci sarebbe «la volontà del legislatore», che era quella di bloccare le porte girevoli fra una società e l’altra, e soprattutto fra gli organi politici e quelli delle partecipate, e non certo tagliare le ali ai manager che ottengono una riconferma della fiducia. Finita l’esperienza, comunque, il manager deve “migrare” in altra regione per continuare la professione in un’altra società.
La Commissione poi (nella delibera 47) si spinge a “limitare il danno” di uno sfortunato intreccio normativo fra il decreto di luglio sulla revisione di spesa (articolo 4 del Dl 95/2012), che impone alle Pa di nominare in due dei tre posti dei cda i propri dirigenti, e il Dlgs 39/2013, che vieta questa sovrapposizione di ruoli: per la Civit, lo stop riguarda solo il presidente con deleghe gestionali o l’amministratore delegato.
Le interpretazioni della Civit, comunque, non sono tutte «di favore» per le amministrazioni: in una terza delibera (la 46) la Commissione spiega che le incompatibilità bloccano anche i mandati conferiti prima del 4 maggio, data di entrata in vigore delle nuove regole.
Le istruzioni sull’«anticorruzione»
01|CONFERME
Per la Civit il Dlgs 39/2013 non impedisce i rinnovi dei mandati agli amministratori nella stessa società, perché l’articolo 7, che sancisce l’inconferibilità biennale degli incarichi agli ex amministratori e agli ex politici, nasce per bloccare la migrazione continua da una società all’altra e, soprattutto, lo scambio fra posti politici e ruoli di amministratore
02|INCOMPATIBILITÀ
Il divieto di sovrapposizione dirigenti dell’ente e amministratori della società si riferisce solo alle cariche di ad e presidente con deleghe
03|APPLICAZIONE
L’incompatibilità blocca anche gli incarichi già conferiti
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento