Nel contratto di disponibilità il pubblico si lega al privato

L’ACCORDO/Con l’intesa l’affidatario mette l’opera a disposizione dell’amministrazione in cambio di canoni, contributi o prezzo di trasferimento

Il Sole 24 Ore
13 Febbraio 2012
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Il pacchetto normativo contenuto nei decreti sulle liberalizzazioni e sulle semplificazioni ha prodotto molte innovazioni nel Codice dei contratti pubblici, sia procedurali sia relative a nuove soluzioni per definire i rapporti tra stazioni appaltanti e appal-tatori. La nuova configura-zione dell’appalto riguarda soprattutto i lavori pubblici, per i quali l’articolo 52 del Dl 1/2012 ha previsto una revisione dell’articolo 93 del Codice, che consente l’ag-gregazione dei livelli pro-gettuali (preliminare con definitivo e definitivo con esecutivo), a condizione che sia garantita la completezza degli elementi descrittivi e tecnici. Anche l’approvazio-ne del progetto può essere ottimizzata in rapporto all’aggregazione dei livelli, con una scelta di maggior dettaglio. Questi aspetti in-cidono anche sulla pro-grammazione, per la quale le nuove disposizioni ri-chiedono che per i lavori sotto al milione di euro di valore sia elaborato almeno uno studio di fattibilità, e per i lavori di importo supe-riore almeno un progetto preliminare. Alcune fasi della gestione della proce-dura selettiva sono state semplificate, con riferimen-to ai controlli sui requisiti di ordine generale e di capaci-tà (economico-finanziaria e tecnico-professionale), raf-forzando le previsioni del Codice sulla banca dati na-zionale degli appalti. Questa sarà l’unica fonte di verifica dei requisiti dal 2013, se-condo un processo regolato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Il ri-scontro di requisiti secondo le modalità tradizionali, con la collaborazione degli ope-ratori economici concorrenti sarà possibile solo per le informazioni non presenti nella banca dati nazionale. Un’importante innovazione riguarda anche il procedi-mento gestito dall’Avcp per l’esclusione dalle gare di un’impresa che abbia reso false dichiarazioni in sede di gara: l’interdizione di un anno è ora riconfigurata come termine massimo de-ciso dalla stessa Autorità in rapporto alla gravità della situazione rilevata (ad e-sempio potendo differenzia-re se la falsa dichiarazione deriva da dolo o da colpa grave). La selezione dell’appaltatore può condur-re ora a nuove forme di re-lazione con l’amministra-zione, maggiormente im-prontate alla valorizzazione della partnership pubblico-privato. In tale prospettiva assume rilevanza l’innova-zione dell’articolo 44 del Dl 1/2012, con la disciplina del «contratto di disponibilità». In questo rapporto sono af-fidate, a rischio e a spesa dell’affidatario, la costru-zione e la messa a disposi-zione a favore dell’ammini-strazione aggiudicatrice di un’opera di proprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Per «messa a disposizione» la norma intende l’onere as-sunto a proprio rischio dall’affidatario di assicurare all’amministrazione la co-stante fruibilità dell’opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo la manutenzione e la risolu-zione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti. La disponibilità dell’opera è retribuibile con tre forme diverse, che vanno dal sem-plice canone al riconosci-mento di un contributo in corso d’opera, sino alla cor-responsione di un prezzo di trasferimento. La sostanzia-le innovazione rispetto a soluzioni di partnership già presenti nel codice (ad e-sempio locazione finanzia-ria o project financing) è rinvenibile nella previsione per cui nel contratto l’affida-tario assume il rischio della costruzione (comprensivo della progettazione e dello sviluppo della gara) e della gestione tecnica dell’opera per il periodo di messa a disposizione dell’ammini-strazione aggiudicatrice. La finalità realizzativa di opere con elevato livello qualitati-vo comporta l’utilizzo del metodo dell’offerta econo-micamente più vantaggiosa per la valutazione delle of-ferte, mentre sul piano ope-rativo la norma prevede che gli oneri connessi agli even-tuali espropri siano conside-rati nel quadro economico degli investimenti e finan-ziati nell’ambito del contrat-to di disponibilità.

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