Nei ministeri resta lo spoils system

La Corte costituzionale: non è fondata la questione di legittimità dell’art. 1 della legge n. 233/2006

Italia Oggi
29 Ottobre 2010
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Staff del ministro ancora soggetto allo spoils system. Infatti, gli incarichi, anche dirigenziali, conferiti nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione col vertice del dicastero «decadono automaticamente ove non confermati entro 30 giorni dal giuramento del nuovo ministro». Lo ha stabilito la Corte costituzionale che, con la sentenza 304 di ieri, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità non fondata la questione di legittimità dell’articolo 1, comma 24-bis, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. La norma prevede che «all’atto del giuramento del ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine», conferiti nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, «decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo ministro». A differenza degli altri casi sollevati da vari giudici italiani e che, negli ultimi tre anni, hanno portato alla definitiva chiusura dello spoils system sul fronte dei dirigenti dell’amministrazione, qui il giudice delle leggi è stato chiamato a decidere sul personale a stretto contatto col vertice del dicastero e quindi «che si colloca in un contesto diverso da quello proprio degli organi burocratici». Ecco perché, ha concluso il Collegio, deve ritenersi non deve ritenersi «non difforme dagli evocati parametri costituzionali la norma, contenuta nella disposizione censurata, che prevede la interruzione del rapporto in corso con il personale, compreso quello dirigenziale, assegnato agli uffici di diretta collaborazione al momento del giuramento di un nuovo ministro, ove non confermato entro trenta giorni dal giuramento stesso». La previsione sospettata di illegittimità, infatti, si giustifica in ragione del rapporto strettamente fiduciario che deve sussistere tra l’organo di governo e tutto il personale di cui esso si avvale per svolgere l’attività di indirizzo politico-amministrativo. Al momento del cambio nella direzione del ministero è, pertanto, legittimo prevedere l’azzeramento degli incarichi esistenti, che possono essere confermati qualora il ministro stesso ritenga che il personale in servizio possa godere della sua fiducia.

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