Nei Comuni si fa spazio l’alternativa alla Tares

Rifiuti. La novità della conversione del Dl ambientale

Il Sole 24 Ore
23 Marzo 2012
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Si allargano le maglie della futura tariffazione corrispettiva del servizio di gestione dei rifiuti, che i comuni potranno istituire a partire dal 2013 in sostituzione della Tares. Con una disposizione contenuta nella legge di conversione del decreto legge sui rifiuti (si veda il Sole-24 Ore di ieri), è stata modificata infatti la previsione di cui all’articolo 14, comma 29, del Dl 201/2011.
A partire dal 2013, nei comuni sarà applicato un nuovo tributo, destinato a prendere il posto di tutti gli attuali prelievi sui rifiuti (Tarsu, Tia1 e Tia2). Si tratta di un tributo che accorpa in realtà una tassa, a fronte del servizio di gestione dei rifiuti, e un’imposta sui servizi indivisibili. La tassa conserva l’impianto dell’attuale Tarsu, con alcuni innesti di Tia1. La futura entrata presenta tuttavia delle rigidità del tutto irragionevoli. È infatti stabilito che la riscossione debba avvenire esclusivamente in favore del comune e mai in favore del gestore del servizio pubblico. Questo comporta che nella stragrande maggioranza dei comuni attualmente in Tia1 o Tia2 si dovrà procedere alla “internalizzazione” del servizio di riscossione, oggi nelle mani del soggetto gestore. Il tutto con disagi e costi organizzativi di cui non è affatto chiara la necessità o anche solo l’utilità.
L’unica via d’uscita, prevista sempre nel Dl, consiste nella istituzione di una tariffa corrispettiva alternativa alla Tares, che verrebbe invece interamente applicata dal gestore del servizio. Per fare questo però, la formulazione originaria di legge imponeva l’attivazione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti. Si tratta di una condizione, presente in pochissime realtà, che si traduce in una tariffazione quasi “a peso”, cioè direttamente commisurata alle quantità di scarti consegnati al servizio pubblico. Con la modifica appena approvata si estende tale facoltà ai casi di «utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso». La previsione non appare di facile interpretazione. Il punto fondamentale da rispettare è la distinzione tra le entrate tributarie e quelle propriamente corrispettive. Nelle prime, non vi è corrispondenza tra quanto si paga e il servizio che si riceve. Perché si verifichino le condizioni per disapplicare la Tares, dunque, questa corrispondenza dovrà comunque essere assicurata. Per esempio, non potrà accadere che un residente paghi lo stesso importo di chi ha la seconda casa. Né tantomeno che si paghi solo perché le utenze sono attive. Allo stesso modo, il prelievo per gli operatori economici dovrà essere calibrato in funzione dell’attività effettivamente esercitata. La soluzione del problema del tipo di tariffa da adottare ha una ricaduta immediata sull’applicazione dell’Iva. Sulle entrate tributarie, infatti, in mancanza di un corrispettivo del servizio, l’Iva non è dovuta. La tariffazione alternativa alla Tares, invece, dovrebbe essere soggetta a Iva.

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