L’accesso al fondo di rotazione per il finanziamento del piano di riequilibrio pluriennale (articolo 243-ter del Tuel), insieme alla situazione degli enti in condizioni di dissesto (articolo 255 comma 9 del Tuel), sono di conseguenza le uniche due deroghe ammesse: solo in questi casi i proventi da vendita del patrimonio concorrono a finanziare l’intera massa passiva.
L’interpretazione, rilevante ai fini del coordinamento di finanza pubblica, arriva dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti (delibera 14/2013) in risposta alle questioni sollevate dalla Corte dei conti Lazio in relazione al caso di un Comune in procedura anti-default.
L’apertura, per niente scontata, suonerà particolarmente gradita agli enti costretti a entrare nelle maglie della procedura a causa di pesanti sentenze di condanna al pagamento di spese correnti, i quali ora potranno sfruttare il patrimonio disponibile.
Non solo. La delibera interviene anche sulla controversa questione della contabilizzazione in bilancio dell’anticipazione ottenuta sul fondo di rotazione, sospesa a metà fra punti chiari e dubbi. Partendo dalla circostanza che l’entrata è iscritta fra le accensioni di prestiti (codice Siope 5311) e la restituzione tra i rimborsi dei prestiti (codice Siope 3311), i giudici contabili rispondono alla questione dubbia se debba essere impegnata in uscita per l’intero importo.
La soluzione trovata dai magistrati contabili chiede agli enti di iscrivere, nei fondi vincolati dell’esercizio in cui è accertata e riscossa l’anticipazione, una somma pari al totale assegnato, come «Fondo destinato alla restituzione dell’anticipazione ottenuta dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria dell’ente» (immaginiamo come il fondo svalutazione crediti).
Dall’anno successivo, con l’inizio del rimborso,il fondo sarà progressivamente ridotto dell’importo pari alle somme restituite saranno impegnate di anno in anno nel bilancio in cui vanno in scadenza. Il ricorso al fondo vincolato – si legge nella delibera – è autorizzato/necessitato per evitare distorsioni sul risultato di amministrazione effettivo e il rischio di autorizzazioni di nuove e maggiori spese. Esso risponde anche al nuovo principio della competenza finanziaria potenziata (Dlgs 118/2011 sull’armonizzazione), secondo cui le obbligazioni attive e passive perfezionate sono imputate all’esercizio nel quale vengono a scadenza. Resta da confermare, infine, se questa impostazione dovrà essere seguita anche per le anticipazioni concesse dalla Cassa depositie prestiti secondo il Dl 35/2013.
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