Com’è noto, l’art. 174, comma 2, del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000) impone ai regolamenti di contabilità dei Comuni la previsione di un “congruo termine” per gli adempimenti relativi alla predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati, aggiungendo che detti regolamenti devono altresì indicare i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell’organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio.
Bilancio di previsione
Il TAR Campania, sez. I Napoli, nella sent. 29 maggio 2017 n. 2844, adito da alcuni consiglieri di minoranza che lamentavano la mancata allegazione della relazione dell’organo di revisione tra li allegati del bilancio di previsione, ha affermato che tale circostanza rappresenta un grave vulnus alle prerogative dei consiglieri; conseguentemente, i giudici hanno annullato la delibera di approvazione del bilancio.
Ricordiamo che la giurisprudenza ha individuato una serie di ipotesi nelle quali è ormai consolidato il diritto del consigliere a rivolgersi al giudice amministrativo dinanzi a comportamenti che non consentono il pieno e consapevole esercizio del proprio ruolo istituzionale: a) erronee modalità di convocazione dell’organo consiliare; b) violazione dell’ordine del giorno; c) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; d) più in generale, preclusione in tutto o in parte dell’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito.
Il caso specifico rientra, a pieno titolo, nella casistica di cui al punto c): la mancata allegazione di un atto previsto come obbligatorio dalle legge (la relazione dell’organo di revisione) e che, secondo il regolamento di contabilità deve necessaria avvenire entro un termine congruo inderogabile, ha impedito, secondo i giudici, la corretta conoscenza degli atti sui quali il consigliere doveva esprimere il proprio voto in maniera consapevole.
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