Alla base della pronuncia un’interpretazione “ortopedica” dell’articolo 27 della legge 689/81, che stabilisce che, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta sia maggiorata di un decimo per ogni semestre, a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile fino a quando il ruolo è trasmesso all’esattore. Considerando che Equitalia ha cinque anni di tempo per iscrivere a ruolo gli importi, negli ultimi anni le sanzioni che i “morosi” si sono visti recapitare a titolo di maggiorazione ha sfiorato spesso l’importo stesso della sanzione principale, con una sostanziale duplicazione delle somme dovute.
La Corte costituzionale si è espressa sulla legittimità di tale norma, che avrebbe la sua causale nel mancato pagamento della sanzione originaria, il cui ammontare viene calcolato sulla base del citato tasso di interesse di natura sanzionatoria e non moratoria, pertanto escluso dagli ordinari vincoli usurari vietati dalla legge. Tuttavia, a ridurre la portata applicativa della norma ci hanno pensato le pronunce dei giudici, che pongono sull’amministrazione procedente l’onere di provare i motivi del ritardo della trasmissione del ruolo al concessionario.
Inoltre, per il giudice di Grosseto sarebbe onere dell’ente impositore informare il destinatario sulla propria situazione debitoria, dandogli un termine di 30 giorni per opporsi o per saldare il proprio debito, senza vedersi maturare, inconsapevolmente, la sanzione ulteriore.
Il ritardo ingiustificato nell’iscrizione a ruolo, questa volta da parte dell’ente creditore, per i giudici ha come conseguenza la nullità della cartella impugnata per eccesso di potere, in quanto l’autorità amministrativa nell’ambito della propria discrezionalità non tiene conto del prioritario interesse del cittadino di ottenere il provvedimento in tempi ragionevoli, anche allo scopo di limitare l’aumento progressivo della sanzione originaria di cui proprio l’ente impositore trae beneficio. La Corte di cassazione, inoltre, dopo il parere 328803 del 31 luglio 2013 dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha ribadito che alle sanzioni pecuniarie derivanti da infrazioni stradali si applica l’articolo 203, comma 3 del Codice della strada che in deroga a quanto previsto dall’articolo 27 della legge 689/91, prevede l’iscrizione della sola metà del massimo edittale e non della maggiorazione progressiva.
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