La vicenda
Il soggetto utilmente collocato nella graduatoria degli idonei al concorso pubblico per l’assunzione di dirigenti regionali (area legislativa e amministrativa) contesta il provvedimento di assunzione di un dirigente da parte della Regione che, una volta esperite le procedure di mobilità, ricopriva alcune posizioni attingendo dalla graduatoria scaturente dalla procedura di mobilità volontaria ed altre attingendo dalla precedente e tuttora vigente graduatoria degli idonei al concorso pubblico; il provvedimento di assunzione in contestazione interveniva a seguito di tali assunzioni, attraverso la successiva riapertura della graduatoria ricavata dall’originario procedimento di mobilità volontaria.
La pronuncia del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5078 del 2015, accoglie l’appello. Secondo i giudici l’assunzione in questione deve dunque ritenersi illegittima non potendo ammettersi “un’improvvisa e contraddittoria obliterazione dello scorrimento delle graduatorie in luogo di una reviviscenza dei risultati delle procedure di mobilità, non prevista dal legislatore”. Vengono in rilievo, nel caso di specie, le previsioni dell’art. 34-bis del d.lgs. 165 del 2001 che, nello strutturare il procedimento di mobilità, non permettono la formazione di graduatorie sul modello di quelle concorsuali, con la conseguenze che queste non possono essere considerate efficaci negli anni seguenti al pari di queste ultime, ma si esauriscono al momento delle specifiche assunzioni cui sono finalizzate.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento