Al via le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie. Con alcune novità, come la deroga al blocco della mobilità per i genitori di bambini fino agli 8 anni. L’8 giugno scorso i rappresentanti dell’amministrazione scolastica e dei sindacati rappresentativi della scuola, Cgil, Cisl, Uil, Snals-Confsal e Gilda-Unams, hanno firmato l’ipotesi di contratto sulla mobilità annuale.
Si è conclusa, dunque, la prima fase dell’iter negoziale che dovrebbe portare, a breve, alla sottoscrizione del testo definitivo, necessario a dare via alle operazioni. L’ok definitivo potrà avvenire solo dopo che il ministero dell’economia e il dipartimento della funzione pubblica avranno dato il loro placet. E sempre che non abbiano rilievi da fare. Nel qual caso le parti, prima di procedere alla firma dell’accordo, dovrebbero necessariamente recepire le richieste degli organi politici di controllo. Ipotesi questa, invero, assai improbabile.
D’altra parte è già successo l’anno scorso, quando i sindacati hanno rifiutato di recepire il diktat della Funzione pubblica sulla questione dell’assegnazione dei lavoratori ai plessi e alle sezioni staccate. E quindi l’amministrazione ha dovuto procedere con ordinanza, bypassando il tavolo negoziale. Dunque, c’è da aspettarsi che, se anche quest’anno dovesse verificarsi una situazione analoga, la parte sindacale si comporterebbe allo stesso modo. Ma è probabile che questa volta il contratto possa passare indenne al vaglio del mineconomia e della funzione pubblica. A favore di questa ipotesi, il fatto che il 10 maggio scorso governo e confederazioni hanno stipulato un’intesa che ripristina in toto le prerogative delle Rsu. Compresa la piena titolarità del tavolo negoziale di istituto nel regolare la materia dell’assegnazione dei docenti e degli Ata ai plessi e alle sezioni staccate. L’intesa non è ancora divenuta effettiva, causa l’assenza di un decreto, ma resta come indicazione politica.Tra l’altro, la regolazione al tavolo negoziale di scuola della mobilità interna farebbe anche il gioco dell’amministrazione. Prevenendo situazioni di contenzioso in una materia complessa e delicata che, non di rado, vede l’amministrazione soccombere in giudizio. Dopo la sottoscrizione definitiva o, comunque, al termine dell’iter di approvazione da parte degli organi di controllo, l’amministrazione procederà ad emanare l’ordinanza (con o senza contratto) e i moduli per le domande. L’ordinanza fisserà il termine entro il quale gli interessati dovranno presentare le istanze che dovranno essere presentate alla scuola di servizio, che provvederà anche alla relativa valutazione. Tranne che non si tratti di docenti appartenenti alla dotazione organica per il sostegno nelle superiori (DOS) oppure alla dotazione organica provinciale (DOP) o che siano comunque in esubero titolari sulla provincia. Nel qual caso le domande saranno valutate direttamente dall’ufficio scolastico.
Quanto alle novità previste nell’ipotesi di accordo, esse sono così sintetizzabili. A partire da quest’anno i docenti di strumento musicale nella scuola media (classe A077) potranno chiedere di essere utilizzati nei licei musicali. Anche se in subordine rispetto ai colleghi che risulteranno in possesso dei titoli specifici. I direttori dei servizi generali e amministrativi che andranno in soprannumero, per effetto della soppressione del posto in organico di diritto a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di alunni, potranno chiedere di essere utilizzati nella scuola di precedente titolarità. Ciò comporterà la preclusione dell’affidamento in reggenza della scuola ad altro Dsga. E in ogni caso il posto cancellato in organico di fatto potrà essere affidato ad altro dsga in sede di utilizzazione. Quanto al blocco quinquennale della mobilità per i neoimmessi in ruolo, le parti hanno stabilito che non si applicherà ai titolari delle precedenze per motivi di salute, di assistenza ai disabili, per i titolari dei benefici della legge 100 (coniugi di militari trasferiti d’autorità) e per gli amministratori locali. Idem per le madri e i padri di bambini fino ad 8 anni di età. In quest’ultimo caso, però, non si tratta di una precedenza (che resta ferma per i genitori di bambini fino a 3 anni), ma di una mera deroga al divieto di mobilità. Deroga che sembrerebbe poggiare sull’estensione fino ad 8 anni della retribuibilità dell’astensione facoltativa introdotta di recente nell’ordinamento. Ma il condizionale è d’obbligo perché nel testo dell’accordo non vi è traccia di alcun riferimento espresso a tale norma. Infine va segnalata una clausola che conferma la prassi invalsa secondo la quale il docente neo-trasferito, nella mobilità interna all’istituzione scolastica, viene trattato in subordine rispetto agli insegnanti già presenti in organico. Fermo restando il rispetto della disciplina delle precedenze.
Mobilità, spunta la deroga al blocco
Firmata l’ipotesi di accordo, ora si attendono le osservazioni di Tesoro e Funzione pubblica
Italia Oggi
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