Misure urgenti di contenimento Coronavirus: tutta Italia in zona arancione almeno fino al 3 aprile

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 9 marzo 2020: spostamenti delle persone fisiche, cosa cambia per i Comuni

10 Marzo 2020
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Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato ieri sera il D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 (Coronavirus) sull’intero territorio nazionale.
Il provvedimento estende le misure di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell’art.1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive.  Queste disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Il comunicato del Governo: estensione zona arancione

Stop agli spostamenti, scuole chiuse fino al prossimo 3 aprile, blocco di ogni manifestazione sportiva, compresi i campionati di calcio. “Da oggi ci sarà l’Italia zona protetta, le misure già previste dal D.P.C.M. dello scorso 8 marzo saranno valide sull’intero territorio nazionale”. Ad annunciare il nuovo provvedimento è stato il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa ieri sera.
Il testo, dopo la firma del presidente del Consiglio Conte, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e le nuove misure saranno operative già da oggi, 10 marzo.
“Siamo consapevoli di quanto sia difficile modificare le nostre abitudini. Ma purtroppo non c’è tempo. I numeri ci dicono di una crescita importante dei contagi, dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi. Ai loro cari va la vicinanza di tutti gli italiani. Le nostre abitudini vanno cambiate ora. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia, e lo dobbiamo fare subito. Adotteremo misure più forti per contenere il più possibile l’avanzata del coronavirus e per tutelare la salute di tutti i cittadini”, ha spiegato il premier.
“Sto per firmare un provvedimento che potrei definire così: #iorestoacasa. Non ci saranno più “zona rossa” o “zona 1 e zone 2″, ci sarà solo l’Italia zona protetta. Saranno quindi da evitare spostamenti su tutto il territorio nazionale a meno che non siano motivati da ragioni di lavoro, necessità o salute. Estenderemo tutte le misure già previste dal Dpcm dello scorso 8 marzo su tutto il territorio nazionale. Inoltre – ha concluso Conte – aggiungiamo anche un divieto degli assembramenti sia all’aperto che nei locali chiusi. Sono costretto ad intervenire in maniera decisa per tutelare la salute dei tutti e in particolare quella dei più fragili”.

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La direttiva del Ministero dell’Interno sulla applicazione delle nuove norme

Segnaliamo inoltre la direttiva del Ministero dell’Interno n. 14606 del 8 marzo 2020 (adottata sulla base del D.P.C.M. 8 marzo 2020 solo per alcune zone del territorio nazionale in relazione agli spostamenti delle persone, ma estensibile ora, dopo il nuovo D.P.C.M. del 9 marzo, a tutta Italia). Ecco alcuni passi salienti: “Rileveranno, in proposito, elementi documentali comprovanti l’effettiva sussistenza di esigenze lavorative, anche non indifferibili, a condizione naturalmente che l’attività lavorativa o professionale dell’interessato non rientri tra quelle sospese ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nei diversi provvedimenti emanati per far fronte alla diffusione del COVID-19 (come, ad esempio, i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche di cui all’art. 1, comma 1 lett. h) del D.P.C.M.), ovvero di situazioni di necessità che, in sostanza, devono essere identificate in quelle ipotesi in cui lo spostamento è preordinato allo svolgimento di un’attività indispensabile per tutelare un diritto primario non altrimenti efficacemente tutelabile; o motivi di salute che si devono identificare in quei casi in cui l’interessato deve spostarsi per sottoporsi a terapie o cure mediche non effettuabili nel comune di residenza o di domicilio. Si soggiunge che, nell’attività di controllo dovrà essere posta particolare attenzione al fine di garantire lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, fatto salvo quanto previsto relativamente all’istruzione, attività già sospesa dal D.P.C.M. in oggetto. […] Premesso che viene, comunque, fatto salvo il diritto al rientro nel territorio del· comune di residenza, di domicilio o di dimora degli interessati, va qui evidenziato che l’onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Nella logica di responsabilizzazione dei singoli, cui si è fatto sopra cenno, si ritiene che tale onere potrà essere assolto producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 4 7 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione dei moduli appositamente predisposti in dotazione agli operatori delle Forze di polizia e della Forza pubblica. Va comunque evidenziato che la veridicità delle autodichiarazioni potrà essere verificata ex post. Stante comunque il richiamato senso di responsabilità dei singoli cittadini, si osserva che il mancato rispetto degli obblighi di cui al citato provvedimento, è assistito dalla sanzione prevista dall’art. 650 c.p., per l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, qualora naturalmente il fatto non concretizzi più grave reato. […] Il quadro delle misure afferenti alla mobilità è completato dalla previsione del comma 1, lett. b ), che si estrinseca in una forte raccomandazione a rimanere presso il proprio domicilio e a limitare al massimo i contatti sociali rivolta a coloro che presentano sintomi da infezione respiratoria e rialzo della temperatura corporea maggiore di 37,5° gradi C. Si soggiunge che l’inosservanza di tale raccomandazione può arrivare a configurare l’elemento materiale di reati contro la salute pubblica.”

>> IL TESTO DEL D.P.C.M. 9 MARZO 2020.

>> LA DIRETTIVA DEL MINISTERO DELL’INTERNO 8 MARZO 2020, n. 14606.

>> IL NOSTRO SPECIALE CON LA SINTESI DI TUTTE LE MISURE ADOTTATE.

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