Mini-stabilizzazioni

MANOVRA 2010/Eluse le misure normative del 2009

Italia Oggi
2 Luglio 2010
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Una mini – stabilizzazione dei precari mascherata, valevole però solo per le regioni a statuto speciale e gli enti locali dei loro territori. L’emendamento al dl 78/2010 che propone di inserire un comma 24-bis nel corpo dell’articolo 14 del decreto rinverdisce i fasti delle stabilizzazioni dei precari pubblici, che il ministro Brunetta aveva cercato di chiudere lo scorso anno, col dl 78/2009, convertito in legge 102/2009. Il nuovo comma 24-bis esordisce affermando che le regioni a statuto speciale e gli enti locali dei che ne fanno parte possono sforare il tetto del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per avvalersi di contratti flessibili, nel caso di «proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato». Il comma pone a carico delle regioni la copertura delle «risorse finanziarie aggiuntive», da reperire «attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificata degli organi di controllo interno», fermi restando i vincoli di riduzione della spesa di personale e procedurali, previsti dai restanti commi dell’articolo 14 del dl 78/2010. La sanatoria-stabilizzazione è contenuta nell’ultima parte dell’emendamento, ove si stabilisce che «le predette amministrazioni pubbliche, per l’attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al presente comma, salvo motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti». Insomma, eludendo le misure normative che lo scorso anno avevano portato a chiudere l’esperienza non troppo entusiasmante delle stabilizzazioni la proroga viene sostanzialmente finalizzata a costruire un percorso per una successiva stabilizzazione: infatti, la legge, oltre tutto invadendo il campo dell’autonomia gestionale delle regioni a statuto speciale e degli enti locali che ricomprendono, obbliga ad assumere «prioritariamente» i lavoratori precari, autorizzando così a porre in essere a questo scopo le più disparate misure, anche in contraddizione con l’obbligo del concorso pubblico. A seconda delle modalità attuative prescelte dalle regioni, probabilmente ci sarà da lavorare molto per la Corte costituzionale, a partire dalla scelta selettiva di limitare questa facoltà alle sole regioni a statuto speciale, molte delle quali per altro non brillantissime nella gestione della spesa per il lavoro pubblico. L’emendamento, peraltro, nel riferirsi agli enti locali ingenera l’equivoco che ad essi si applichi l’articolo 9, comma 28, del dl 78/2010, espressamente richiamato. Ma, tale disposizione non include per nulla gli enti locali nel novero delle amministrazioni tenute a ridurre la spesa per contratti flessibili al 50% di quella sostenuta nel 2009. Indirettamente, allora, l’emendamento potrebbe prestarsi ad essere interpretato nel senso di estendere anche a comuni e province una restrizione alle assunzioni flessibili, dalla quale erano rimasti fuori.

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