Tutte le funzioni amministrative, ivi compresa l’approvazione del bilancio, devono essere gestite da parte dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti tramite unioni dei comuni ovvero tramite convenzioni a partire dal prossimo 2013. L’ambito di tali unioni è fissato dalle regioni su proposta dei comuni e ad esse sono trasferiti i dipendenti ed i rapporti giuridici dei municipi. In questi centri viene abolita la giunta, per cui gli organi di governo sono solo il sindaco ed il consiglio. Possono essere così riassunte le principali disposizioni dettate dal nuovo testo dell’articolo 16 del dl n. 138/2011 approvato dal senato e che dovrebbe diventare legge nei prossimi giorni. Vi sono significative novità rispetto al testo iniziale del provvedimento; si deve sottolineare che vengono chiariti buona parte dei tanti dubbi sollevati dal testo iniziale. Ma si deve anche sottolineare che rimangono numerosi aspetti poco chiari, come la possibilità che le superstiti comunità montane possano gestire funzioni associate delegate dai comuni e quali funzioni permangano in capo ai piccolissimi comuni, e pesa non poco il fatto che il testo non sia inserito in una norma di riassetto istituzionale. Il provvedimento conferma invece le scelte dettate per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5 mila abitanti: l’obbligo della gestione associata di tutte le funzioni fondamentali scatta dal 31 dicembre 2012 e la soglia minima di abitanti che deve essere in tal caso raggiunta è fissata in 10 mila abitanti, soglia che la regione può modificare entro i due mesi successivi alla conversione del decreto. Tutte queste disposizioni si applicheranno anche ai comuni delle regioni a statuto speciale con le stesse modalità previste per il federalismo fiscale, cioè con norme di attuazione da dettare entro i due anni successivi alla scadenza del termine per l’adozione dei decreti attuativi previsti dalla legge n. 42/2009. I comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti devono necessariamente gestire in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti. Per cui in capo ai singoli comuni non dovrebbe residuare alcun tipo di compiti e non si capisce quindi perché il testo adombri tale possibilità. La forma indicata dal legislatore per la gestione associata è l’unione dei comuni disciplinata dall’articolo 32 del dlgs n. 267/2000 (per cui viene superata la indicazione del testo iniziale di dare vita ad una nuova istituzione, l’unione municipale). Questa unione ha una serie di peculiarità che la differenziano dalle altre: non si applicano tutte le regole dettate dal legislatore, in particolare la loro autonomia statutarie è rigidamente vincolata nella composizione del consiglio (il sindaco e due consiglieri per ogni comune aderente), il legislatore potrà stabilire l’elezione diretta dei suoi organi, il presidente deve essere uno dei componenti il consiglio (e non necessariamente un sindaco) e dura per due anni e mezzo rinnovabili, la giunta è nominata da parte del presidente ed i suoi componenti devono essere necessariamente sindaci. Ed ancora lo statuto è approvato dal consiglio dell’unione e non dai consigli comunali. Altra peculiarità assai rilevante è che esse sono istituite dalla regione entro la fine del 2012, sulla base della proposta avanzata dai consigli comunali entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore della legge di conversione. A queste unioni possono aderire anche i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, scegliendo se delegare ad esse solamente la gestione delle funzioni fondamentali o di tutte le funzioni ed i servizi pubblici. Esse devono avere la soglia minima di 5 mila abitanti, che scende a 3 mila nelle zone montane, fatte salve diverse deliberazioni delle regioni. Queste nuove unioni dovranno nascere non prima del 2013, cioè della prima elezione successiva al 13 agosto 2012 nel primo comune interessato dal rinnovo del consiglio comunale. Da tale data decadranno automaticamente tutte le giunte dei comuni aderenti alla unione, ivi comprese quelle dei comuni che avranno delegato alla unione tutte le proprie funzioni amministrative. I consigli avranno solo poteri di indirizzo rispetto alla unione, che approverà l’unico bilancio, mentre i consigli dei comuni si dovranno limitare ad approvare un documento programmatico di indirizzo. Alla unione passeranno per le funzioni trasferite tutti i dipendenti e tutti i rapporti giuridici. A decorrere da tale data le unioni a cui partecipano comuni al di sotto di 1.000 abitanti dovranno applicare le nuove regole e cesserà automaticamente la partecipazione dei piccolissimi comuni a convenzioni e consorzi. I comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti possono sottrarsi a questo vincolo se alla data del 30 settembre 2012 tutte le loro funzioni amministrative e i servizi saranno gestiti in modo associato tramite convenzioni, il che dovrà essere dai singoli comuni dimostrato tramite una attestazione da trasmettere al Ministero dell’interno. Per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti ed inferiore a 5 mila viene fissato l’obbligo della gestione associata tramite unione o tramite convenzione di tutte le sei funzioni fondamentali entro la fine del 2012 e di almeno due entro la fine del 2011. Le gestioni associate, salvo diversa decisione delle regioni, devono avere la soglia minima di 10 mila abitanti.
Mini-enti, bilanci in compagnia
I comuni sotto i 1.000 abitanti devono svolgere in forma associata funzioni amministrative e servizi
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