L’art. 22 del decreto legge 50/2017 (il decreto che dà vita alla cosiddetta “Manovrina 2017”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile) contiene importanti novità derogatorie in tema di personale e nell’ambito individuato dal decreto legge medesimo “cultura”.
Manovrina 2017: le novità per gli Enti locali in materia di personale
Riveste interesse per i Comuni la deroga al d.l. 78/2010 (convertito) laddove fissa “le assunzioni del personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009” (art. art. 9, c. 28).
Ora, con il d.l. 50/2017 i Comuni possono derogare al limite richiamato e procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, fermo restando le procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica. Sono stabiliti altri due elementi: a) i contratti devono avere, da subito, copertura di cassa e derivare “da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati”; b) le assunzioni devo essere finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali”.
Altro elementi di novità è contenuto al c. 4 dell’art. 22 che modifica il d.l. 78/2010 laddove stabilisce nei confronti dei titolari di cariche elettive per lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni il solo rimborso delle spese sostenute e la corresponsione di eventuali gettoni di presenza in misura non superiore l’importo di 30 euro.
Il d.l. 50/2017 esclude dalle disposizioni citate gli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali conferiti a titolari di cariche elettive di regioni ed enti locali. E’ richiesto che la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell’ente presso il quale è rivestita la carica elettiva.
Ancora, il d.l. 50/2017 innova la legge 190/2014 laddove stabilisce “il divieto per province e regioni a statuto ordinario di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell’ambito di procedure di mobilità” (art. 1, c. 420).
Il divieto di assunzione non trova applicazione per la copertura di posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e non fungibili delle province e delle regioni a statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali (art. 22, c. 5).
Leggi anche Manovrina in Gazzetta Ufficiale: le novità per gli Enti locali.
Le modifiche in materia di cultura
Gli ultimi tre commi dell’art. 22 si pongono in ambito “cultura”.
Il c. 6, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, prevede che gli istituti o i luoghi di cultura di rilevante interesse nazionale possano conferire servizi professionali per una durata non superiore a nove mesi, entro determinati limiti di spesa, e comunque “con la finalità di sostenere il buon andamento degli istituti e garantirne l’attivazione”. Per questa medesima finalità, gli incarichi di direttore di istituti e luoghi di cultura conferiti a seguito di selezione pubblica internazionale possono essere rinnovati per ulteriori quattro anni, per una sola volta con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti (art. 22, c. 7).
Il c. 8 chiude le disposizioni contenute all’art. 22 e in modo specifico riguarda il teatro Eliseo autorizzato ad effettuare spese ordinarie e straordinarie per due milioni di euro (anno 2017) al fine di garantire la continuità delle sue attività in occasione del centenario dalla sua fondazione. L’onere grava sul bilancio dello Stato.
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