Quando e come il Sindaco può comunque arrivare a nominare una giunta nella quale è rappresentato solo uno dei due generi (solitamente, quello maschile)?
La risposta viene fornita dalla giurisprudenza (cfr., di recente, TAR Calabria, sez. II Catanzaro, sent. 29 maggio 2017, n. 867) e dal Ministero dell’interno (circolare 24 aprile 2014):
- occorre lo svolgimento, da parte del Sindaco, di una preventiva e necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi;
- laddove non sia possibile, occorre un’adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicazione del principio di pari opportunità, non essendo sufficiente la mera circostanza della mancanza di consiglieri donne di fiducia da parte del Sindaco (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 3 febbraio 2016, n. 406).
Ad esempio, con riferimento al caso in cui la Giunta non presenta alcun componente femminile, la motivazione deve riguardare le modalità ed i tempi della ricerca, il numero delle donne contattate, la prova del loro rifiuto alla nomina (ricordiamo, per inciso, che il Consiglio di Stato, sez. V, nella citata sent. n. 406/2016, ha ritenuto insufficiente la produzione di due soli atti scritti di rinuncia all’incarico proposto, in mancanza di ulteriori elementi sulle modalità e sull’ampiezza di tale ricerca), l’eventuale indicazione circa l’indisponibilità nel territorio comunale di donne aventi i requisiti necessari.
In concreto, perciò, deve ricorrere una situazione di oggettiva ed assoluta impossibilità di rispettare l’obbligatoria presenza di entrambi i generi, con relativo pregnante onere motivazionale, pena la possibilità di annullamento della nomina della Giunta da parte del giudice amministrativo.
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