La contribuzione di malattia è nuovamente obbligatoria per tutti i datori di lavoro dal 1° maggio. È nuovamente obbligatoria, in particolare, per i datori di lavoro che, in virtù di legge o contratto collettivo, sono tenuti a erogare un trattamento economico di malattia ai lavoratori e che, per tale ragione, hanno potuto beneficiare dell’esonero fino al 30 aprile. Chi ha comunque pagato i contributi, nonostante l’esonero, non può ora chiederne il rimborso. Lo spiega l’Inps nella circolare n. 122 di ieri, illustrando la novità introdotta dal dl n. 98/2011. Una lunga storia. La questione riguarda l’obbligo di versamento dei contributi di malattia, che in virtù della legge n. 138/1943 non dovrebbe ricadere sui datori di lavoro quando siano loro stessi a erogare un trattamento di malattia ai lavoratori, in base a norme di legge o di contratto collettivo. La tesi sostenuta è questa: poiché quando è previsto il pagamento diretto delle prestazioni da parte dei datori di lavoro l’Inps è esonerato dal corrispondere l’indennità di malattia, allora anche i datori di lavoro devono ritenersi esonerati dal pagare i relativi contributi. Però, sia la giurisprudenza di merito (Cassazione S.U. n. 10232/2003) sia la Corte costituzionale (sentenza n. 47/2008) sostengono il contrario, ossia che la legge n. 138/1943 non comporta in nessun caso l’esonero dal versamento dei contributi di malattia. La manovra 2008. Poiché nonostante l’orientamento della giurisprudenza il contenzioso è continuato, al fine di porvi rimedio è intervenuto il dl n. 112/2008 che ha disposto l’esonero (fino al 31 dicembre 2008) dal pagamento dei contributi di malattia in favore dei datori di lavoro che pagano in via diretta le prestazioni di malattia. La Corte costituzionale. Successivamente è intervenuta la Corte costituzionale che, nella sentenza n. 48/2010, ha interpretato la norma del dl n. 112/2008 come «riformatrice» della disciplina della malattia, con la conseguenza di consentire ai datori di lavoro (che pagano le prestazioni di malattia) l’esonero dal pagamento dei contributi di malattia, non solo per i periodi antecedenti al 1° gennaio 2009, ma pure per quelli successivi. La manovra 2011. Infine è arrivata la manovra estiva di quest’anno. Il dl n. 98/2011 ha fatto marcia indietro stabilendo che, dal 1° maggio 2011, anche i datori di lavoro che pagano in via diretta le prestazioni di malattia sono tenuti a versare i contributi di malattia. Per effetto della nuova norma, spiega l’Inps, viene meno dal 1° maggio l’esonero voluto dal dl n. 112/2008, e l’obbligo di versamento del contributo di malattia è riaffermato in via generale per tutti i datori di lavoro. L’Inps chiarisce che la norma non estende il campo di operatività dell’indennità di malattia, ma si limita a ripristinare l’obbligo di contribuzione per tutti i lavoratori. Peraltro, deriva che l’esonero dal versamento dei contributi trova applicazione, fino al 30 aprile, solamente in relazione ai datori di lavoro che abbiano corrisposto l’indennità giornaliera, in quanto a ciò tenuti da norme di legge o dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale. L’Inps spiega ancora che le istanze di annullamento di note di rettifica o le richieste di sgravio di cartelle, emesse per il recupero dei contributi di malattia, saranno accolte solo per periodi antecedenti il 1° maggio e previa verifica dei presupposti previsti per l’esonero. E che sono comunque irripetibili i contributi versati per periodi anteriori al 1° maggio con la conseguenza che non saranno accolte quelle istanze di rimborso relative ai tali versamenti, sebbene presentate dai datori di lavoro che abbiano erogato ai propri dipendenti un trattamento economico sostitutivo dell’indennità di malattia dell’Inps.
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