Lo stabilimento non sfugge al prelievo Ici

Cassazione. Pretesa legittima

Il Sole 24 Ore
12 Luglio 2010
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Lo stabilimento balneare sconta regolarmente l’Ici.Questo il principio sancito dalla recente sentenza della Cassazione n. 15470/10. La Corte si è trovata alle prese con un gestore che nel dicembre 2002 si era visto notificare diversi avvisi di accertamento ai fini Ici relativamente alle annualità 1996, 1997, 1998 e 1999. Mentre la Ctp aveva dato ragione al contribuente, la Ctr si era pronunciata a favore del Comune. La Corte ha precisato – codice civile alla mano – che il concessionario di un’area demaniale sulla quale viene realizzato uno stabilimento balneare può essere considerato, a condizione che emerga con chiarezza l’atto di concessione, titolare di proprietà superficiaria acquisita a titolo originario di durata temporanea, pari a quella della concessione. Nel ricorso in Cassazione, il ricorrente aveva sollevato anche altre questioni. Il Comune era decaduto dal potere di richiedere il tributo per aver superato i termini di legge, in seconda battuta non aveva quantificato l’imposta dovuta nelle singole annualità e per concludere non aveva allegato la delibera comunale di fissazione dell’aliquota. Sulla prima questione la sentenza richiama l’articolo 11 del Dlgs 504/1992 secondo cui «nel caso di omessa presentazione l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate». I soggetti passivi sono tenuti a dichiarare gli immobili posseduti ai fini Ici entro il termine di presentazione dei redditi relativi all’anno in cui il possesso ha avuto inizio. E cioè entro il 31 dicembre di ciascuno anno per i redditi dell’anno precedente. Ora – calendario alla mano – il termine che il gestore aveva per dichiarare l’immobile relativamente al 1996, scadeva il 31 marzo 1997 e quindi la decadenza del potere impositivo del Comune si sarebbe verificata il 31 dicembre 2002. Nel caso concreto la notifica andava considerata tempestiva in quanto effettuata il 6 dicembre 2002. Sul fronte della rinnovazione annuale della pretesa la Corte ha chiarito che, così come per il contribuente non è necessario effettuare ulteriori dichiarazioni successive alla prima se non sono intervenuti dei cambiamenti, lo stesso principio vale per l’Ente e quindi «il comportamento omissivo persistente si perfeziona ed è sanzionabile anno per anno». La risposta negativa della Cassazione arriva anche sul terzo fronte: all’avviso di accertamento dell’Ici non è necessario allegare la delibera che fissa le aliquote in quanto si tratta di una atto a contenuto normativo e quindi legalmente noto per effetto della semplice pubblicazione.

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