Confermato il sistema sanzionatorio per gli enti inadempienti con una serie di limitazioni che abbracciano: riduzione dei trasferimenti in misura pari allo sforamento rispetto all’obiettivo; divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all’importo medio dell’ultimo triennio; divieto di ricorrere all’indebitamento; blocco delle assunzioni; riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza rispetto all’importo risultante alla data del 30 giugno 2008. La ratio non è solo quella tipica di un intervento di tipo sanzionatorio, ma è anche quella di indurre l’ente ad adottare misure correttive volte a migliorare (in un’ottica contabile) la gestione finanziaria ed amministrativa (deliberazione 76/2010 della corte dei conti per il Piemonte). Il taglio dei trasferimenti, dopo la modifica operata dalla manovra correttiva dell’estate scorsa, è differenziato in funzione dell’entità dello sfondamento (prima era pari al 5%), per salvaguardare il principio secondo cui le limitazioni amministrative devono avere anche un effetto di recupero, in termini macroeconomici, degli obiettivi di finanza pubblica mancati dal concorso degli enti locali al patto di stabilità interno. La riduzione è operata dal ministero dell’Interno a valere sui trasferimenti destinati all’ente inadempiente (con esclusione dei trasferimenti destinati all’onere di ammortamento dei mutui), sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’Economia entro il 30 maggio. In caso di insufficienza dei trasferimenti la differenza verrà recuperata negli anni successivi. Il divieto di assunzioni abbraccia il personale di ruolo e a tempo determinato, i co.co.co. e i contratti di somministrazione di lavoro temporaneo (ex lavoro interinale). Sono inoltre vietati i contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del blocco; il divieto si estende, inoltre, alle assunzioni in mobilità, fatte salve le mobilità per compensazione. È da tener presente che il semaforo rosso per l’indebitamento non riguarda solo il ricorso a mutui e prestiti, ma colpisce anche i contratti di leasing per la realizzazione di opere pubbliche. Per rendere effettiva la sanzione è previsto l’obbligo, per l’Istituto finanziatore o l’intermediario finanziario, di acquisire l’attestazione relativa al rispetto del patto di stabilità interno per l’anno precedente. Va ricordata poi la norma che vieta di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa (articolo 40, comma 3, Dlgs 165/2001). Agli enti che sono andati fuori patto lo scorso anno, non si applicherà l’articolo 77-bis, comma 22, del Dl 112 del 2008, secondo cui gli effetti finanziari derivanti dalle sanzioni non sono conteggiati ai fini del saldo patto. Tutto da scrivere, infine, il nuovo sistema di premialità, che sarà definito per ogni ente con decreto dell’Economia complessivamente sarà pari alla differenza registrata fra l’obiettivo e il saldo conseguito dagli enti inadempienti nell’anno precedente (comma 122 dell’articolo 1 della legge 220/2011).
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