L’accesso alle liste elettorali comunali può essere negato dall’amministrazione quando l’utilizzo risulti astratto e generico. Secondo il Tar Cagliari (pronuncia 148 del 2011) spetta all’amministrazione destinataria «entrare nel merito della richiesta e valutare se la specifica finalità del loro successivo utilizzo sia conforme all’attività del soggetto medesimo». In sostanza, il richiedente deve indicare chiaramente il concreto uso che intende fare dei dati delle liste elettorali, spettando poi al soggetto che deve applicare la norma (il Comune e in seconda istanza il giudice), di valutare e stabilire se tale concreto utilizzo rientra o meno nelle finalità ammesse dalla norma di legge. Riguardo alla materia elettorale, il Garante per la privacy ha confermato le regole già previste dal provvedimento generale del 2005.
Richieste d’accesso senza segreti
L’accesso del consigliere Un consigliere ha chiesto l’accesso agli atti relativi ad una Dia. Il titolare della Dia esaminando la pratica è venuto casualmente a conoscenza della richiesta del consigliere. Si domanda se le richieste di accesso dei consiglieri possano essere divulgate o debbano ritenersi tutelate da segreto. Si ritiene che la richiesta di accesso del consigliere non possa essere ritenuta un atto coperto da segreto. Essa proviene dal titolare di una carica elettiva che effettua tale istanza solo per ragioni attinenti al munus pubblico. È quindi prescritta la massima trasparenza, fermo restando che il consigliere è poi tenuto al segreto, non potendo divulgare il contenuto degli atti da lui conosciuti in tale veste. Ad avviso di chi scrive, non è stato compiuto alcun illecito nel caso verificatosi. Del resto il titolare della pratica edilizia ha libero accesso alla documentazione che riguarda la pratica stessa, e ha il diritto di conoscere le diverse istanze di accesso formulate con riferimento ad atti e documenti presenti nella stessa. È vero che nel caso di un’istanza presentata da un consigliere, non è necessario effettuare le comunicazioni al controinteressato, perché questo non può opporsi, ma ciò non vuol dire che l’istanza di accesso del consigliere debba rimanere segreta. I dati del dipendente Un dipendente chiede copia dei propri certificati di malattia presentati negli ultimi 5 anni. La richiesta non fa alcun riferimento alla motivazione. Il dubbio è se questa richiesta debba inquadrarsi come formale accesso agli atti, e come tale soggetto all’obbligo motivazionale, oppure si ponga al di fuori di tale istituto, trattandosi di documenti concernenti la stessa richiedente e dei quali in sostanza questa ultima avrebbe ben potuto essere in possesso, ove avesse fatto una fotocopia prima della trasmissione all’ente del documento originale. La fattispecie di cui in narrativa rientra nel campo di applicazione del diritto d’accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990. Più in particolare, per quel che concerne il caso di specie, l’accesso ai dati richiesti va concesso de plano (quindi senza alcuno scrutinio da parte dell’Amministrazione circa le motivazioni addotte dal lavoratore istante), in quanto ? per giurisprudenza pressoché costante ? «il dipendente ha diritto di accesso al proprio fascicolo personale senza bisogno di specificarne i motivi, visto che l’interesse giuridicamente rilevante dell’impiegato a conoscere il contenuto del proprio fascicolo personale sussiste in re ipsa» (in tal senso, si veda Tar Umbria, sentenza 648/2009).
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