>> CONSULTA IL PARERE del CONSIGLIO DI STATO 1 FEBBRAIO 2017, n. 282.
Il parere – alla luce del fatto che lo scopo della norma è garantire pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici – fornisce una ricostruzione in cui la funzione di controllo dell’ANAC sia pienamente compatibile con il divieto di introdurre “livelli di regolazione superiori a quelli minimi” richiesti dalle direttive europee (cd. “goldplating”).
>> Consulta il testo delle Linee Guida ANAC.
Da un lato, il Consiglio di Stato ha affermato che la pubblicità prevista dalla legge non è “costitutiva” ma “dichiarativa”: in presenza dei requisiti di legge, la domanda di iscrizione all’elenco consente di per sé “di procedere all’affidamento senza gara, senza bisogno dell’intermediazione di un’attività provvedimentale preventiva”.
Sull’altro versante, lo stesso Consiglio ha affermato che “la domanda innesca una fase di controllo dell’ANAC” che, in caso di esito negativo, si traduce in un provvedimento che impedisce futuri affidamenti in house. Questo provvedimento è impugnabile davanti al giudice amministrativo, poiché “ha carattere autoritativo ed effetto lesivo”.
Gli affidamenti in house già in essere restano efficaci, ma l’ANAC potrà agire attraverso la cd. “raccomandazione vincolante”, invitando l’amministrazione a rimuovere il provvedimento illegittimo.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento