L’impresa deve avere un conto dedicato

L’appaltatore  – Obbligatorio per ricevere i fondi

Il Sole 24 Ore
15 Novembre 2010
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Le amministrazioni pubbliche devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari. Il primo adempimento, tuttavia, spetta ai destinatari dei pagamenti o delle erogazioni, che devono attivare uno o più conti correnti dedicati a ricevere le commesse pubbliche. Il Dl sulla sicurezza chiarisce che su uno stesso conto possono confluire risorse da più appalti pubblici e possono essere effettuati anche movimenti finanziari estranei (ad esempio nel caso di un conto aziendale). Il soggetto privato deve fornire all’amministrazione tutti i riferimenti relativi al conto dedicato (codice fiscale, banca, Iban, intestatario, soggetti che possono operarvi), sia se attivato ex novo, sia se già esistente: la comunicazione va fatta entro sette giorni dall’accensione del conto o dal suo primo utilizzo come strumento dedicato. La stazione appaltante deve invece riportare, negli strumenti con i quali effettua il pagamento, il Cig (codice identificativo gare) o il Cup (codice unico di progetto). Il codice indicato nel primo pagamento andrà poi riportato nei successivi pagamenti ai subappaltatori e ai sub-fornitori. Gli effetti sul contratto. Gli adempimenti degli appaltatori rilevano anche sotto il profilo contrattuale. L’innovato comma 8 dell’articolo 3 della legge 136/2010 obbliga infatti la stazione appaltante a inserire nei contratti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola in base alla quale gli affidatari assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla relativa prefettura della provincia. La stazione appaltante è tenuta anche a verificare (comma 9) che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, sempre a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge. L’ambito di controllo delle amministrazioni è, pertanto, molto ampio e determina per gli appaltatori la messa a disposizione di tutti i documenti attestanti i rapporti con i subappaltatori e i subcontraenti. Se la stazione appaltante o l’appaltatore (o altro soggetto della filiera) violi gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge 136/2010, si ha la risoluzione di diritto del contratto (come stabilito dal nuovo comma 9-bis, introdotto dal Dl sicurezza).

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