L’art. 174 del d.lgs. n. 267/2000 dispone che “Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno. Il regolamento di contabilità dell’ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell’organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio”.
Che cosa accade se il termine per il deposito della documentazione a favore dei consiglieri non viene rispettato?
Secondo il TAR Lombardia, sez. III Milano, sent. 13 giugno 2017 n. 1330, il mancato rispetto del termine determina un vulnus alle loro prerogative (cfr. Tar Napoli sez. I 29 maggio 2017 n. 2844), dovendosi ritenere tali termini funzionali all’esercizio incomprimibile del munus publicum ricoperto (Tar Molise 11 aprile 2017 n. 133). Di conseguenza, il consigliere comunale può adire il giudice amministrativo per ottenere l’annullamento della delibera consiliare di approvazione.
L’importanza di rispettare le prerogative dei consiglieri comunali per l’approvazione del bilancio di previsione
Cosa accade se il termine per il deposito della documentazione non viene rispettato?
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