La vicenda
È oggetto di contestazione l’ordinanza con la quale il sindaco del comune ha stabilito la durata, gli orari e i limiti da rispettare per ciò che concerne le emissioni sonore e lo svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Secondo il ricorrente, tale ordinanza è illegittima per vizio di incompetenza.
La pronuncia del TAR
Il TAR Abruzzo-Pescara, con la sentenza n. 145 del 2016, accoglie il ricorso, evidenziando come la disciplina degli orari e dei limiti di impatto acustico massimo delle manifestazioni sonore di carattere temporaneo – che è cosa diversa dalla disciplina degli orari dei pubblici esercizi – può essere solo oggetto di veri e propri regolamenti e deve essere inserita nei “regolamenti locali di igiene e sanità, di polizia municipale, edilizio”, come previsto, nel caso di specie, dalla legislazione regionale di riferimento (art. 7, comma 5, della legge regionale n. 23 del 2007), in base alla quale, proprio nell’ambito dei regolamenti locali di igiene e sanità, di polizia municipale, edilizio, i comuni possono prevedere norme che disciplinano lo svolgimento di attività temporanee sul proprio territorio. E, come è noto, la competenza generale in materia di regolamenti spetta al consiglio comunale e non al Sindaco, in virtù dell’articolo 42, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267 del 2000.
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