Limite ai mandati consecutivi per i sindaci: spetta al legislatore individuare il punto di equilibrio tra i diversi interessi costituzionali

Focus sulla sentenza della Corte Costituzionale, 10 dicembre 2024, n. 196

11 Dicembre 2024
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Mediante la sentenza del 10 dicembre 2024, n. 196, la Corte Costituzionale ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Liguria in merito al limite ai mandati consecutivi per i sindaci, confermando la validità della disciplina introdotta dal decreto legge n. 7/2024. Secondo tale normativa, i sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti non hanno limiti di mandati, quelli dei Comuni tra 5.001 e 15mila abitanti possono svolgere fino a tre mandati consecutivi, mentre per i Comuni oltre i 15mila abitanti il limite è fissato a due mandati consecutivi. La Liguria aveva contestato l’irragionevolezza di differenziare i limiti sulla base del dato demografico, chiedendo un’applicazione uniforme dei tre mandati anche ai comuni più grandi.

Il bilanciamento tra interessi costituzionali

La Corte Costituzionale ha chiarito che la determinazione del numero massimo di mandati consecutivi rientra nella discrezionalità legislativa e non è manifestamente irragionevole. Tale scelta normativa, secondo i giudici, bilancia una serie di diritti e principi costituzionali: l’elezione diretta del sindaco, la parità di condizioni tra i candidati, la libertà di voto degli elettori, il ricambio politico e la democraticità degli Enti locali.
L’articolazione dei limiti per classi demografiche, ha aggiunto la Consulta, si basa sulle rilevanti differenze economiche e sociali tra i Comuni, che richiedono approcci differenziati. Questo sistema mira a tutelare sia la stabilità amministrativa che la possibilità di rinnovare la rappresentanza politica, preservando l’equilibrio tra continuità e innovazione. La Corte ha inoltre ricordato che il compito di individuare il punto di equilibrio tra tali interessi spetta al Parlamento, con un sindacato di legittimità limitato alla verifica dell’eventuale manifesta irragionevolezza della normativa.

Il comunicato dell’Associazione dei Comuni (ANCI)

Ecco il comunicato dell’ANCI in merito alla decisione della Consulta: “Prendiamo atto della sentenza della Corte Costituzionale sul doppio mandato. Tuttavia auspicavamo una pronuncia maggiormente articolata e volta a spiegare più nel dettaglio perché una differenziazione di questo tipo, prevista dall’attuale norma in base agli abitanti, non sia da considerarsi manifestamente irragionevole. Considerato che chiaramente incide e limita tanto il diritto elettorale attivo che quello passivo. Appare infatti non spiegabile una differenza di tali diritti a seconda che si abbiano 14.999 o 15.001 abitanti.
Ricordiamo inoltre che il limite ai mandati esiste solo in Italia e Polonia. In Portogallo il limite per tutti i Comuni è posto a tre mandati, in tutti gli altri Paesi europei non vi è limite di mandato per i sindaci.
Permane pertanto la richiesta della Associazione dei Comuni, già condivisa all’unanimità nell’Associazione due anni or sono, a Governo e Parlamento, di rimuovere il discrimine a seconda degli abitanti e consentire a tutti i Comuni e cittadini parità di trattamento, rimuovendo o ampliando il limite dei mandati consecutivi, magari nell’ambito di una riforma complessiva del TUEL che auspichiamo da tempo”.

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Prospettive e implicazioni

La sentenza ribadisce il ruolo centrale del legislatore nel definire regole elettorali e limiti ai mandati, lasciando aperta la strada a eventuali modifiche normative future. Il dibattito sul tema potrebbe proseguire nell’ambito della riforma del Testo unico degli Enti locali, come auspicato dall’ANCI.

>> IL TESTO DELLA SENTENZA.

>> IL COMUNICATO INTEGRALE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

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