Licenziamenti disciplinari PA: l’ok in Cdm
Il Consiglio dei ministri infatti, su proposta del ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che, in attuazione della legge di Riforma della Pubblica Amministrazione (articoli 16, comma 7, e 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124), prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, in materia di “licenziamento disciplinare”. Si tratta delle disposizioni che recano modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare.
Cosa cambia con il correttivo
In particolare, le innovazioni apportate riguardano l’accoglimento dei pareri parlamentari in merito all’introduzione di un obbligo di carattere generale per le pubbliche amministrazioni concernente la comunicazione all’Ispettorato per la funzione pubblica dell’avvio e della conclusione dei procedimenti disciplinari e del relativo esito. Al fine di consentire un efficace e tempestivo monitoraggio, gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l’eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente saranno comunicati dall’ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all’Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione.
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Le tempistiche della procedura di licenziamento sprint
Il nuovo testo prevede, infine, sul testo originario e sulle modifiche apportate in sede di correttivo, l’acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e ha ottenuto, dopo l’esame preliminare del Consiglio dei ministri, l’intesa della medesima Conferenza nonché di quella Unificata.
Rimangono comunque due le date-chiave della procedura che conduce al licenziamento nel settore pubblico: la sospensione dei dipendente registrato a timbrare l’entrata per poi imboccare subito la via dell’uscita dall’ufficio deve arrivare entro 48 ore, conservando solo il diritto all’assegno alimentare, e il licenziamento deve scattare entro 30 giorni.
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