L’esigenza di garantire agli Enti locali la presenza del segretario comunale e la legislazione più recente

Diversi provvedimenti recenti sono intervenuti sul tema, introducendo misure volte a risolvere il problema della carenza di tale figura, particolarmente avvertita nei Comuni di ridotte dimensioni

22 Febbraio 2023
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di AMEDEO SCARSELLA

Diversi provvedimenti recenti sono intervenuti in tema di segretari comunali, introducendo misure volte a risolvere il problema della carenza di tale figura, particolarmente avvertita nei Comuni di ridotte dimensioni e in alcune zone del nostro paese. Nell’approfondimento di questa edizione della Newsletter d’autore si darà evidenza degli interventi che riguardano tale figura contenuti nelle Legge di Bilancio 2023, nell’Aiuti-quater e nel Milleproroghe.

In questa sede preme evidenziare come alla base dei vari interventi normativi vi sia la necessità di fornire risposta all’esigenza sempre più pressante per gli Enti locali di avere il segretario comunale: continue sono le richieste dei sindaci, rilevante in tal senso lo sforzo in atto da parte del Ministero dell’Interno di riportare il numero degli iscritti all’Albo a valori “normali”, apprezzabile il continuo richiamo del Ministro della funzione pubblica all’importanza di tale figura.
Nella bozza del decreto legge sulla governance del PNRR, approvato la scorsa settimana, era inizialmente comparsa una disposizione che escludeva, almeno in parte, la spesa del segretario comunale dai tetti di spesa del personale, norma che sembrerebbe essere stata espunta, con l’obiettivo di riproporla in altro provvedimento urgente in programma nelle prossime settimane.

La norma avrebbe dovuto a decorrere dall’anno 2023 e fino al 31 dicembre 2026, escludere la spesa relativa al segretario comunale e provinciale, in ragione dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per l’iscrizione all’Albo dei vincitori del relativo corso concorso di accesso in carriera, in sede di applicazione dell’art. 1, comma 557-quater, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, per la quota oggetto della predetta autorizzazione corrispondente all’importo dello stipendio tabellare, della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato previsti dal vigente CCNL per il segretario di fascia C. Per le medesime finalità la spesa relativa alla retribuzione di posizione e di risultato innanzi indicata non si sarebbe computata anche ai fini dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

La norma purtroppo non è presente nel testo approvato, per cui non può che auspicarsi la riproduzione della stessa in un successivo provvedimento normativo.
In effetti la norma, oltre a risolvere moltissimi problemi, sembra essere la soluzione logica di un problema affrontato in modo estremamente rigoroso, perdendo di vista il buon andamento della pubblica amministrazione. In altro editoriale, nell’evidenziare i temi ancora aperti da affrontare in materia di segretari comunali, si era evidenziato che il primo tema era proprio il superamento dell’interpretazione che ritiene la spesa del segretario comunale da comprendere nel tetto di spesa del personale.

In quella sede si era scritto che “In questi anni, in molte realtà locali, l’esercizio delle funzioni segretariali è stato assolto da segretari comunali reggenti oppure a vicesegretari comunali. Ciò ha inevitabilmente stabilizzato, nel corso di questi anni, la riduzione della spesa prevista nel bilancio dell’ente locale per l’esercizio delle funzioni di segretario, in alcuni casi arrivando fino al suo annullamento totale. Le assunzioni dei segretari sono autorizzate a livello è autorizzata a livello statale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa richiesta del Ministero dell’interno – ex AGES, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente, delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. Ebbene, una volta autorizzata a livello centrale quando si bandisce il concorso, appare del tutto illogico, antieconomico e contrario ad ogni criterio di efficienza che si valuti al momento della presa in servizio, ossia al momento della nomina in un ente locale, l’esistenza “della capacità di spesa”. Ci si trova a gestire concorsi che durano anni (nell’ultimo caso 4 anni), si formano i vincitori, che vengono inviati negli enti locali per lo svolgimento del tirocinio, per arrivare alla fine del percorso a non poter assumere il segretario perché il comune X non ha capacità di spesa! Un tale sistema è del tutto contrario ai principi costituzionali del buon andamento della pubblica amministrazione. Sul tema il legislatore è chiamato ad intervenire con assoluta urgenza per restituire coerenza al sistema, escludendo la spesa del segretario dal limite di spesa di personale (sul tema si veda in questa newsletter l’approfondimento intitolato La spesa del segretario comunale e provinciale va esclusa dai limiti in materia di spesa del personale degli Enti locali)”.

L’auspicio è che sia arrivato finalmente il momento di superare un’interpretazione che crea non pochi problemi agli Enti locali.

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