L’errore nel Durc si corregge in 15 giorni

La Pa avvisa il datore prima di emettere il documento negativo

Il Sole 24 Ore
8 Luglio 2013
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Niente più brutte sorprese o esclusioni inattese dalle gare pubbliche per problemi legati alla regolarità contributiva: l’articolo 31 del decreto legge 69/2013, ha infatti razionalizzato la disciplina del documento unico di regolarità contributiva, apportando alcune correzioni – meramente funzionali ma di notevole impatto per le aziende – nel Codice degli appalti pubblici, il decreto legislativo 163 del 12 aprile 2006.

La nuova disciplina ha infatti modificato – introducendo alcune semplificazioni – l’articolo 118 del Codice, con un opportuno allentamento di alcune “tagliole” previste dalla norma.

Possibile tornare in regola

In primo luogo – ed è questa la novità di maggior rilievo – è stato espressamente previsto all’articolo 31, comma 8 del Dl 69/2013, che ai fini della verifica del rilascio del Durc, in caso di mancanza di requisiti per il rilascio, prima di emettere il documento negativo (che segnala pertanto la presenza di debiti del datore di lavoro nei confronti degli enti previdenziali o assicurativi) o prima dell’annullamento del documento già rilasciato, l’ente competente a rilasciare il documento ha l’obbligo di informare l’interessato o il suo consulente del lavoro, con l’uso della posta elettronica certificata, del motivo della irregolarità riscontrata, indicandone analiticamente le ragioni e invitando il soggetto interessato a regolarizzare la sua posizione entro il termine massimo di quindici giorni dalla segnalazione.

Questa disposizione è sicuramente da accogliere con grande favore, poiché da un lato non attenua minimamente i controlli e i meccanismi di esclusione dalle gare o dalla sottoscrizione di contratti, di coloro che risultano non essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, dall’altro lato, però, consente ai datori di lavoro di rimediare immediatamente a errori formali, dimenticanze, o a versamenti non eseguiti per momentanea carenza di liquidità.

Il termine di quindici giorni concesso dall’Amministrazione all’interessato per adeguare la propria posizione a quanto stabilito dalla legge, appare infatti assolutamente congruo e tale da non rallentare in modo sensibile i già farraginosi meccanismi delle gare pubbliche. Peraltro, assicura al datore di lavoro che sia incorso in violazioni minime o comunque sanabili, di rimanere in corsa negli appalti pubblici o di ottenere il pagamento del dovuto dalla pubblica amministrazione.

I pagamenti della Pa

Un’altra novità introdotta dal cosiddetto decreto del fare riguarda i pagamenti della pubblica amministrazione (Dl 69/2013, articolo 31, comma 3): nel caso in cui sia riscontrata una inadempienza contributiva (non sanata nei quindici giorni), il soggetto pubblico tenuto al pagamento tratterrà ora solamente l’importo corrispondente all’inadempimento, provvedendo direttamente al versamento di questa somma agli enti previdenziali e assicurativi a credito ed emettendo regolarmente il certificato di pagamento in favore dell’imprenditore per il residuo.

In precedenza era invece previsto – sostanzialmente – il blocco dell’intero pagamento, con la conseguenza che anche per piccoli debiti contributivi o assicurativi l’imprenditore si vedeva sospesa l’erogazione di tutto il dovuto, spesso con sproporzioni assolutamente evidenti, con la conseguenza di privare l’azienda di liquidità importanti.

Anche questo provvedimento è certamente da ritenere positivo, poiché assicura comunque l’adempimento degli obblighi da parte dell’imprenditore – poiché la pubblica amministrazione trattiene il dovuto – ma, corrispondentemente, consente il pagamento di somme pacificamente dovute per lavori o servizi già prestati.

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