Nel caso di specie a parere dei giudici appare legittima e, pertanto, non deve essere sospesa l’efficacia della delibera della giunta di un Comune avente ad oggetto “Indirizzi in merito alla concessione di spazi ed aree pubbliche, sale ed altri luoghi di riunione di proprietà comunale”, nella parte in cui prescrive che ai soggetti richiedenti la concessione di uno spazio pubblico per lo svolgimento della propria attività sia richiesto di dichiarare di “riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione italiana e di ripudiare il fascismo e il nazismo”. Infatti, la richiesta di dichiarare di ripudiare l’ideologia fascista non può essere qualificata come lesiva della libertà di pensiero e di associazione, dal momento che se tale libertà si spingesse fino a fare propri principi riconducibili all’ideologia fascista sarebbe automaticamente e palesemente in contrasto con l’obbligo e l’impegno al rispetto della Costituzione italiana. Conseguentemente, l’aver subordinato l’accesso agli spazi pubblici all’avversata dichiarazione, seppur in parte ridondante, non può comunque essere considerata contraria alla legge e, dunque, espressione di un eccesso di potere.
>> CONSULTA L’ORDINANZA DEL TAR LOMBARDIA (BRESCIA), SEZ. I, 8 FEBBRAIO 2018, n. 68.
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