Legge di Bilancio 2022, il testo presentato in Parlamento: le novità per gli Enti Locali

Il testo del DDL spiegato ed analizzato per punti: con relazione illustrativa, relazione tecnica e quadri generali riassuntivi

15 Novembre 2021
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È stato presentato in Senato il ddl di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (A.S. 2448) sul quale domani, 16 novembre, alle 16,30, il presidente del Senato renderà comunicazioni all’Assemblea. Dopo le comunicazioni del Presidente, il ddl sarà assegnato alla quinta Commissione permanente in sede referente e alle altre Commissioni in sede consultiva. Da quel momento avrà inizio la sessione di bilancio che si dovrà concludere entro la fine dell’anno solare.

Legge di Bilancio 2022: i documenti utili

Il DDL di Bilancio 2022 si compone dei seguenti documenti:

  • TOMO I – Relazione illustrativa, Relazione tecnica, Allegato conoscitivo
  • TOMO II – Disegno di legge, Quadri generali riassuntivi
  • TOMO III – Stati di previsione

Il Titolo XII del DDL rubricato “Regioni e Enti locali” contiene importanti novità per gli Enti territoriali, tra cui vanno segnalati.
– l’incremento delle indennità per sindaci e amministratori locali;
– lo stanziamento di 50 milioni di euro in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti;
– il varo di disposizioni in materia di trattamento accessorio del personale pubblico.

Indennità sindaci

Il DDL stabilisce all’articolo 175 la proposta di incremento delle indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali. (APPROFONDISCI IL TEMA QUI).

Lo stanziamento in favore dei Piccoli Comuni

“Riscontriamo positivamente alcune disposizioni a favore dei Piccoli Comuni inserite in questi giorni nel testo della Legge di Bilancio”. Queste le parole di Massimo Castelli, coordinatore nazionale ANCI per i Piccoli Comuni . “Un segnale di particolare attenzione rivolto ai Comuni di minore dimensione demografica con maggiori difficoltà socio-economiche, come richiesto dall’ANCI, è ora contenuto nella legge bilancio con l’istituzione di un fondo, presso il ministero dell’Interno”, spiega Castelli.
Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022 in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti caratterizzati da una riduzione della popolazione di oltre il 5% nell’ultimo decennio, da un reddito medio pro-capite inferiore alla media nazionale e da un indice di vulnerabilità sociale e materiale superiore alla media nazionale.
“Questi criteri – aggiunge  il delegato ANCI– accolgono, in sintesi, alcune richieste che come Anci abbiamo rappresento con forza in ogni sede utile ed ispirate dalle necessità di una urgente attenzione a quelle aree del nostro paese che vivono una condizione di maggiore sofferenza ormai da troppo tempo”.
Nel DDL relativo alla legge di bilancio la misura è contenuta nell’art. 174 che prevede espressamente:
“1. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da:
a) popolazione al 31 dicembre 2019 post censimento, ridottasi di oltre il 5% rispetto al 2011;
b) reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale;
c) Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) superiore alla media nazionale.
2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019 post censimento, disponibile al seguente link: http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita, con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022″.

Trattamento accessorio del personale pubblico

L’art. 182 del DDL di Bilancio 2022 introduce una norma, in materia di trattamento accessorio, volta a dare attuazione alla previsione contenuta nell’art. 3, comma 2, del Decreto Reclutamenti (d.l. 80/2021) che consente di superare i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica “secondo criteri e modalità da definire nell’ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità”.
La norma espressamente prevede: “1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019- 2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinarsi, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, mediante l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi Comitati di settore ai sensi dell’articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

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