Le Regioni hanno tempo fino a mercoledì 16 novembre per modificare la soglia minima di popolazione da raggiungere nella gestione associata tra i piccoli Comuni. In molte di esse non vi sono state finora decisioni formali. Occorre comunque ricordare che tale termine non ha carattere perentorio già con le disposizioni ora in vigore, che peraltro potrebbero perdere il carattere vincolante se tra Governo, Regioni e associazioni degli enti locali si arriverà a una intesa per cambiare il contenuto delle due manovre estive e, tanto più, se la Corte costituzionale accoglierà i ricorsi che piccoli Comuni e Anci, tramite i consigli regionali delle autonomie locali e le Regioni, stanno presentando. L’articolo 16 del Dl 138/2011 detta un cronoprogramma a tappe forzate per dare il via alla gestione associata delle funzioni e dei servizi tra i piccoli Comuni. La prima scadenza è fissata entro il 16 novembre, a due mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione. Le Regioni possono modificare la soglia minima di popolazione che va raggiunta dalle Unioni tra i Comuni con popolazione inferiore a mille abitanti. Tale soglia è fissata dal provvedimento nazionale in 5mila abitanti e per i Comuni montani scende a 3mila. Non è stabilita, invece, alcuna soglia minima se questi piccolissimi Comuni danno vita a una convenzione. Entro la stessa data le Regioni possono variare la soglia minima di 10mila abitanti fissata per i Comuni con popolazione oltre i 5mila che danno corso alla gestione associata scegliendo l’Unione o le convenzioni. Tali termini non sono perentori, a differenza, per esempio, di quello del 31 dicembre 2012 entro cui le Regioni devono istituire le Unioni tra i piccolissimi Comuni. Per cui questa scelta può essere effettuata anche successivamente, ma il ritardo rischia di determinare condizioni di incertezza per i Comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti, che devono, entro il 2011, dare corso alla gestione associata di almeno due funzioni fondamentali. La legge di conversione non definisce lo strumento con cui le Regioni effettuano questa scelta; ma, mancando una precisa indicazione, si ritiene che sia sufficiente anche una semplice deliberazione. Non è imposto che le Regioni consultino preventivamente i Comuni interessati e/o il consiglio delle autonomie locali. Nelle Regioni a statuto speciale e nelle due Province autonome, poi, l’applicazione delle disposizioni sulla gestione associata è spostata al momento in cui in queste realtà entrerà in vigore il federalismo fiscale. Il che si realizzerà entro maggio 2014 (vale a dire entro i 30 mesi successivi alla scadenza del termine, fissata entro questo mese di novembre, per l’emanazione dei decreti attuativi della legge 42/2009). In molte Regioni si attendono le conclusioni del gruppo di lavoro Governo – amministrazioni regionali-enti locali, che sta cercando di ricucire lo strappo sul Dl 138. Su richiesta dell’Anci uno dei temi è proprio l’allentamento del carattere vincolante delle disposizioni sulla gestione associata, che dovrebbero essere cambiate per rientrare tra le scelte di carattere volontario dei singoli Comuni. Intanto la stessa Anci sostiene l’iniziativa dei piccoli Comuni e dei consigli regionali delle autonomie per depositare ricorsi alla Consulta contro questa parte della manovra di Ferragosto. Già presentati i ricorsi di Piemonte e Toscana.
Le «soglie minime» per le gestioni associate
Piccoli Comuni. Regioni chiamate a decidere
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