MILANO – Anche le società pubbliche finiscono nella rete del decreto 231. E, a condizione di esercitare un’attività economica, diventano responsabili per i reati commessi da propri dipendenti da cui hanno tratto un vantaggio. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza 28699 della seconda sezione penale, depositata ieri. Sulla base di questo principio è stato accolto il ricorso presentato dalla Procura del tribunale di Belluno che aveva contestato l’annullamento del sequestro preventivo di 2 milioni e 750mila euro disposti a carico di una Spa nell’ambito di un procedimento per truffa. Il tribunale aveva azzerato la misura cautelare sostenendo che, trattandosi di un ente pubblico (ospedale specializzato interregionale operante in forma di società per azioni), non poteva essergli applicato quanto previsto dal decreto 231. Una posizione bocciata dalla Cassazione. Che ha invece osservato come sono esonerati dal decreto 231/2001 solo lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e gli altri enti pubblici non economici. Si tratta di un’esenzione il cui tenore letterale è, per i giudici, chiaro: la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria ma non sufficiente per l’esonero. Deve invece essere presente anche la condizione che l’ente non svolga attività economica. Nel caso esaminato a mancare è proprio questo elemento. L’esistenza di una forma giuridica societaria è in questo senso decisiva. Per la sentenza «ogni società, proprio in quanto tale, è costituita pur sempre per l’esercizio di un’attività economica al fine di dividerne gli utili (articolo 2247 del Codice civile) a prescindere da quella che sarà poi la destinazione degli utili medesime se realizzati». La difesa aveva giocato anche la carta dell’ente che svolge funzioni di rilevanza costituzionale, sottolineandone l’attività nel campo sanitario. Ma anche su questo punto la Cassazione è netta: non può essere confuso il valore della tutela della salute con il rilievo costituzionale dell’ente, che dovrebbe essere almeno citato dalla Costituzione. Non si può invece qualificare come di spessore costituzionale la funzione di una società per azioni che è, alla fine, quella di realizzare un utile economico. A volere tacere poi che la stessa Cassazione ha riconosciuto la natura privatistica delle società “miste” per la gestione di servizi pubblici. Inoltre, è «aberrante» ritenere che per l’esenzione dall’applicazione del decreto 231 basti la semplice rilevanza costituzionale di uno dei valori più o meno coinvolti nella funzione dell’ente. Vorrebbe dire infatti beneficare con l’esonero un numero «pressoché illimitato di enti» in attività, per esempio, nei settori sanitario, dell’informazione, della sicurezza antinfortunistica, della tutela ambientale e del patrimonio storico o artistico. Un allargamento che, di fatto, andrebbe a depotenziare in maniera sensibile la previsione della responsabilità amministrativa a carico delle società.
Le società pubbliche finiscono nella rete del decreto 231
Responsabilità. Se c’è attività economica
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